Il diritto d’autore continua a chiedere un autore, ma l’economia dell’intelligenza artificiale produce valore sempre più spesso senza poterne individuare uno. È in questa frizione che si colloca la lettura offerta dalla circolare Assonime n. 27 dell’11 dicembre 2025 sulla legge n. 132/2025: una disciplina che chiarisce i confini dell’autorialità, ma lascia irrisoluto il destino giuridico dell’output quando l’intervento umano non supera la soglia della creatività significativa.
La regola, secondo cui gli output generati integralmente da sistemi di IA restano fuori dal perimetro del copyright, è coerente con l’impianto tradizionale del diritto d’autore. Meno con le modalità attraverso cui oggi si organizza la produzione creativa, sempre più strutturata come processo tecnico e organizzativo, e sempre meno come atto individuale imputabile.
Il nodo, allora, non è se l’IA possa essere titolare di diritti, questione che l’ordinamento risolve negativamente, ma come venga allocato il rischio giuridico in assenza di un autore. Le imprese che investono in creatività artificiale si muovono in un quadro normativo che definisce con precisione chi può essere autore, ma non chiarisce cosa accade quando quell’autore, in senso proprio, non c’è.
Se l’autore è la soglia, l’IA resta fuori
La circolare Assonime n. 27/2025 interviene come lettura sistematica della legge n. 132/2025, primo quadro nazionale organico sull’intelligenza artificiale. La tutela resta ancorata alla creatività umana e alla sua imputazione soggettiva. Gli output generati integralmente da sistemi di IA, in assenza di un apporto umano creativo, restano fuori dal perimetro del diritto d’autore.
La selezione opera attraverso una soglia precisa e, al tempo stesso, esigente. Quando l’IA è parte del processo, la tutela può sussistere solo se l’intervento umano assume carattere creativo prevalente o comunque significativo. Il diritto d’autore non valorizza l’investimento tecnologico né la complessità del processo; verifica se l’opera possa essere ricondotta a un autore in senso proprio.
È proprio su questo punto che emerge la tensione applicativa. La circolare Assonime prende atto della soglia tracciata dal legislatore e ne espone la fragilità. Distinguere tra apporto umano “significativo” e apporto “trascurabile” è una valutazione priva di criteri normativi predeterminati.



