Lento ma inesorabile il cammino di allineamento della normativa nazionale a quella unionale: “bandiera bianca” sulle permute ai fini IVA
di Annalisa Cazzato
In un precedente contributo comparso su Blast, è stato già evidenziato come le modifiche introdotte dai commi 138 e 139 della legge di Bilancio 2026 all’articolo 13 del Dpr 633 del 1972 - in tema di determinazione della base imponibile delle operazioni di permuta ai fini IVA - rappresentano la risposta al necessario allineamento delle disposizioni nazionali a quelle unionali, specie dopo il formale intervento della Commissione europea, la quale, con l’EU Pilot n. 10314/2022, ha contestato al nostro Paese la non conformità della norma nazionale alla disciplina comune.
La sostituzione del riferimento al “valore normale”, prima contenuta nella lettera d) del comma 2 del citato articolo, con quello al “valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni” rappresenta, tuttavia, qualcosa di più di un mero adeguamento alla normativa unionale, certamente necessario, anche considerando che il superamento delle distonie rispetto alla disciplina europea era uno principali dei driver della legge delega per la riforma del sistema fiscale (cfr. articolo 7 della legge 111 del 2023).
Le modifiche in esame sono, in verità, l’epilogo di un più estenuante braccio di ferro che le autorità italiane hanno condotto con gli organismi comunitari al fine di “difendere” ad oltranza il riferimento del valore normale come regola di determinazione della base imponibile delle operazioni permutative in ragione del fatto che questo criterio – come peraltro confermato dallo spirito sotteso alla previsione dell’articolo 80 della Direttiva IVA - è in grado di garantire un più attento presidio, in chiave prettamente antielusiva, su operazioni tendenzialmente a rischio, quali le permute.



