Il sistema sanzionatorio tributario è stato revisionato dal D.Lgs.n.87/2024, al fine di razionalizzarlo e ricondurlo (tendenzialmente) ai livelli esistenti in altri Stati europei.
Oltre alle sanzioni pecuniarie, il legislatore da tempo ha previsto le c.d. sanzioni accessorie, misure temporanee che possono impattare sia sulla capacità operativa dell’impresa e/o della professione che sull’assunzione di determinate cariche sociali o sulla partecipazione a procedure pubbliche.
Resta fermo che l’applicazione di una sanzione principale è il presupposto necessario per l’irrogazione di una sanzione accessoria.
Ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs.n.472/97, costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
a) l’interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
b) l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture;
c) l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;



