A volte non è molto chiaro il senso di un intervento. È la prima considerazione che viene da fare alla lettura dello schema di decreto legislativo recante «disposizioni integrative e correttive in materia di Irpef e Ires, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di Imposta di registro, nonché di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente e ai Testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione», approvato dal CDM la scorsa settimana. Questo, segnatamente, viene da pensare con riferimento alle modifiche proposte allo Statuto dei diritti del contribuente.
Al riguardo, si prevede (articolo 10) la sostituzione della parola “ovvero” con la parola “e” all’interno del comma 3 dell’articolo 6-bis della L. 212/2000. Il significato è chiaro: il termine di 60 giorni che il contribuente ha a disposizione per replicare con controdeduzioni allo schema d’atto comprende anche l’eventuale richiesta di accesso agli atti. Ciò significa che se il contribuente fa istanza di accesso agli atti, il tempo che viene impiegato per dare seguito alla sua istanza consuma il termine dei 60 giorni. Con l’effetto che se l’istanza riceve seguito dopo 45 giorni, per formulare e presentare le controdeduzioni restano al contribuente solo 15 giorni.
Il senso è chiaro, la logica che vi dovrebbe essere sottesa, meno. Da qui i dubbi evocati al principio.
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