A volte anche la Cassazione sbaglia. È quanto viene da pensare leggendo la recente sentenza n. 17113 del 25 giugno 2025, dove la Corte giunge a ritenere che sia perfettamente legittima la previsione dell’articolo 5 del Dlgs n. 87 del 14 giugno 2024, che, derogando al principio del favor rei di cui all’articolo 3, comma 3, del Dlgs n. 472/1997, rinvia l’applicazione delle nuove e più mitigate sanzioni tributarie alle violazioni commesse dopo il 1° settembre 2024. Va detto che la sentenza della Suprema corte è certamente una sentenza dotta, che cerca di argomentare la soluzione resa. Solo che gli argomenti che usa non appaiono pienamente convincenti.
Ad avviso della Corte, la scelta del legislatore di derogare espressamente al generale principio di retroattività della legge più favorevole non sarebbe in contrasto con i principi costituzionali, né con quelli di diritto dell’Unione europea (cfr. anche Cass., Sez. V, 19 gennaio 2025, n. 1274). A questo riguardo il diverso tenore tra il comma 2 ed il comma 3 dell’articolo 3 del Dlgs n. 472/1997, per cui solo il comma 2 (abolitio criminis) prevede la deroga di una diversa previsione di legge e non pure il comma 3 (lex mitior), che contempla come unica deroga la definitività del provvedimento di irrogazione, ad avviso della Corte non sarebbe rilevante. La previsione del comma 2, sicuramente più incisiva, deve ritenersi valere anche per il comma 3. Su questo punto, si potrebbe anche essere d’accordo; non trattandosi di norme costituzionali, il fatto che sia o meno prevista la possibilità di derogare con legge successiva appare quantomeno pleonastico.
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