Le strategie processuali quando la Corte Europea ridisegna e limita il metodo di accertamento relativo ai conti correnti
di Maria Benedetta Bisetti
La decisione della Corte di Strasburgo nel caso Ferrieri e Bonassisa segna un passaggio di sistema: l’accesso ai dati bancari del contribuente costituisce un’ingerenza nella vita privata e, in quanto tale, è compatibile con l’articolo 8 CEDU solo se assistito da garanzie procedurali adeguate. Da un controllo effettivo di un’autorità indipendente. Questo, secondo la Corte, oggi manca nell’ordinamento italiano.
Il punto non è la delegittimazione dell’azione di contrasto all’evasione fiscale. È la ridefinizione del suo perimetro giuridico. L’amministrazione finanziaria può accedere ai dati bancari, ma non può farlo in un assetto normativo che concentri potere autorizzativo e utilizzo della prova all’interno della stessa struttura amministrativa. Senza un filtro esercitato da un’autorità terza e senza rimedi tempestivi contro l’ingerenza. Un po’ tardi? Sicuramente sì se lo si confronta con tutte le altre strutture normative che regolano da anni la privacy.
La sentenza è forte nei principi, ma non produce effetti demolitori immediati. Gli articoli 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 restano formalmente operativi fino a riforma. È qui che si colloca l’attuazione differita: il legislatore dovrà intervenire, ma non lo farà nell’immediato. Nel frattempo, l’amministrazione continuerà ad applicare la disciplina vigente.
È in questo spazio temporale che si gioca la partita.



