Le sponsorizzazioni alle associazioni sportive non sono deducibili a prescindere
di Gianfranco Antico
L’ordinanza della Corte di Cassazione n.13737/2025 segna un punto di rilievo a favore del Fisco sull’annosa questione relativa al trattamento delle spese di sponsorizzazione, di cui al comma 8 dell’articolo 90 della L.n.289/2002 (norma abrogata dal 1° gennaio 2023 e confluita nell’articolo 12 del D.Lgs.n.36/2021).
In forza di tale norma il corrispettivo in denaro o in natura in favore dello Sport in genere (società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva) costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario.
In pratica, la norma rappresenta una sorta di ponte legislativo tra il mecenatismo e l’attività sportiva dilettantistica.
Da più parti, ad alta voce, si è cercato di sostenere che si è in presenza di una presunzione normativa assoluta di inerenza, così che di fatto nessuna contestazione sarebbe possibile da parte dei verificatori. In pratica, una sorta di bonus, pur se a volte ci si trova davanti ad uno squilibrio sinallagmatico tra le due prestazioni.
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