Le sopravvenienze attive nel reddito dei professionisti: il caso del contributo in conto impianti
di Simona Baseggio e Barbara Marini
La risposta n. 277/2025 dell’Agenzia delle Entrate offre un’interessante occasione per riflettere sugli effetti pratici del principio di onnicomprensività recentemente introdotto nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. La fattispecie esaminata riguarda un professionista che, dopo avere acquistato attrezzature strumentali nel 2022 e iniziato a dedurne le quote di ammortamento, percepisce nel 2025 un contributo in conto impianti a fronte di quegli stessi investimenti.
Nel rappresentare il quesito, l’interpellante propone due possibili interpretazioni. La prima, indicata come soluzione principale, prevede l’integrale tassazione del contributo nel 2025, anno di incasso, in applicazione del principio di cassa e, soprattutto, del nuovo principio di onnicomprensività di cui all’articolo 54 TUIR, nella versione riformata dal decreto legislativo n. 192/2024.
Questa impostazione, sebbene strutturalmente coerente con la nuova lettera normativa, si espone però a rilievi sul piano sostanziale: considera infatti il contributo alla stregua di un compenso, senza valorizzarne la funzione economica di ristoro di costi già sostenuti e in parte dedotti negli anni precedenti. D’altronde, va riconosciuto che la recente introduzione del principio di onnicomprensività lascia ancora margini di incertezza sul perimetro effettivo della sua applicazione, specie in situazioni ibride come quella in esame.
In via subordinata, l’istante ipotizza un trattamento alternativo che distingue tra la parte del contributo afferente alle quote di ammortamento già dedotte, da assoggettare a tassazione come sopravvenienza attiva, e quella residua, da imputare a riduzione del valore fiscale delle attrezzature, con effetto sui futuri ammortamenti.
È proprio questa seconda soluzione che l’Agenzia accoglie, ritenendola maggiormente coerente con i principi impositivi e con la nozione di “costo effettivamente sostenuto” che governa la deducibilità degli ammortamenti. Il riferimento, non casuale, è alla storica risoluzione n. 163/E del 2001, che già in passato aveva delineato il corretto inquadramento dei contributi in conto impianti per i professionisti: non componenti ordinari di reddito, ma rettifiche di costi già dedotti, da trattare come sopravvenienze attive se erogate ex post.
Nel caso concreto, dunque, il professionista dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza tra le quote di ammortamento già dedotte sul costo lordo delle attrezzature e quelle che avrebbe potuto dedurre se il contributo fosse stato percepito sin dall’inizio. A partire dal 2025, inoltre, le quote residue dovranno essere calcolate sul valore residuo al netto della quota di contributo residua.
La posizione dell’Amministrazione è chiara e articolata, e conferma una lettura sistematica del nuovo articolo 54 che, seppure ispirato alla logica inclusiva dell’onnicomprensività, non può prescindere da una ricostruzione economico-sostanziale delle singole voci reddituali.

