C’erano una volta le norme che nascevano per colpire un abuso preciso, riconoscibile, quasi fotografico. L’articolo 30 della legge n. 724 del 1994 apparteneva, almeno nelle intenzioni, a quella stagione. La sua ratio originaria era limpida e, a ben vedere, persino condivisibile: disincentivare quelle società di mero godimento che, piegando il modulo societario a finalità estranee all’impresa, custodivano patrimoni personali dei soci sotto il paravento della personalità giuridica, con annessi vantaggi fiscali.
Almeno nelle prime pronunce, la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che il bersaglio della disciplina era il ricorso allo schema societario per fini eterogenei rispetto alla fisiologia dell’attività d’impresa: non la società che produce, rischia e talvolta fallisce, ma quella che custodisce, schermando il godimento personale dei beni dei soci. Una finalità anti-elusiva, dunque, sorretta da una logica comprensibile.
Eppure, quasi subito, qualcosa si è smarrito.
Come spesso accade nel nostro diritto tributario, il principio ha ceduto il passo al meccanismo, e il meccanismo si è fatto presunzione, automatismo, infine dogma. Così una disciplina concepita per colpire le società che acquistano beni per metterli a disposizione dei soci è divenuta una macchina capace di marchiare come “non operative” realtà che con il mero godimento non hanno mai avuto nulla a che fare.
Perché — e qui la nostalgia lascia spazio al semplice buon senso — un albergo che non raggiunge un volume minimo di ricavi dovrebbe essere considerato al servizio del socio? Come può un impianto produttivo, o un macchinario impiegato in un’attività industriale che non raggiunga improbabili soglie reddituali, essere concettualmente ricondotto all’uso personale del socio o dei suoi familiari?
È una costruzione che non regge.
Ed è ancor meno sostenibile se si considera che quei coefficienti presuntivi, per decenni assunti come oracolo normativo, sono stati modellati secondo logiche indistinte, incapaci di tenere conto del settore, del mercato, del ciclo economico, persino della geografia in cui l’impresa opera. Indici identici per mondi radicalmente diversi. Il diritto tributario trasformato in metrica cieca. Sorprende come la Cassazione Civile Ord. Sez. 5 n. 16472/2022 abbia potuto affermare che “La normativa in questione - peraltro puramente nazionale - non appare violare il principio di proporzionalità anche alla luce del diritto dell’Unione atteso che, come affermato dalla Corte di Giustizia, “una normativa nazionale che si fonda su un esame di elementi oggettivi e verificabili per stabilire se una transazione consista in una costruzione di puro artificio ai soli fini fiscali va considerata come non eccedente quanto necessario per prevenire pratiche abusive.”.
Senonché, l’oggettività descrive il mezzo; la proporzionalità ne giudica la misura. E le due cose non coincidono.
In questa parabola non sono mancati esiti paradossali, degni di una certa burocrazia kafkiana. Se un cespite è locato ad un ente pubblico allora il coefficiente moltiplicativo previsto dalla norma non si applica e il cespite esce dal calcolo (Circolare n. 44/2007) “…nel caso di locazione di beni immobili a soggetti pubblici, con parere di congruità del canone di locazione espresso dall’UTE (oggi Agenzia del Territorio), sussistono le condizioni per disapplicare la disciplina sulle società non operative, posto che la congruità del canone pattuito è desumibile dalla valutazione obbligatoria di un organo tecnico dell’Amministrazione finanziaria”.
E dire che una disciplina coerente per colpire l’uso privatistico dei beni sociali esiste da tempo, ed è ancora lì. Se un bene societario è messo a disposizione del socio, i costi relativi sono indeducibili; e, se il socio non corrisponde un congruo canone, egli stesso deve autodenunciare il beneficio (lett. h-ter del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR) e assoggettarlo a tassazione (quadro RL, rigo RL10, colonna 1). Una disciplina severa (ma giusta), puntuale, sufficiente. Ma evidentemente troppo poco redditizia.
Il dato del gettito nella valutazione della disciplina
Perché il punto, e sarebbe ipocrita non dirlo, è il gettito.
Non si spiegherebbe altrimenti la sopravvivenza di una norma che da anni molti, anche dentro l’amministrazione finanziaria, riconoscono iniqua ma intoccabile, ostaggio del suo rendimento.



