Le sanzioni per omessa o infedele compilazione del quadro RW non sono riconducibili ad un tributo
di Maurizio Nadalutti
Gli atti di contestazione delle sanzioni aventi ad oggetto le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale oramai da tempo contengono delle anomalie a cui i contribuenti non fanno troppo caso, ma che incidono sia sui termini di accertamento, sia sulla misura delle sanzioni dovute nel caso di definizione ad 1/3.
Tutto discende dall’errato convincimento, o forse da una forzatura, degli uffici amministrativi, i quali ritengono che le penalità previste dall’articolo 5, comma 2, del DL 167/1990, relative all’omessa o all’infedele compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, siano collegate ad un tributo.
La prima conseguenza di questa errata interpretazione riguarda i termini di decadenza dell’attività accertativa. A questo proposito, occorre rilevare che l’articolo 20 del Dlgs 472/1997 stabilisce che l’atto di contestazione – ovvero l’atto di irrogazione – di sanzioni devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi.
Ebbene, nel caso di violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale non può esserci alcun riferimento al termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi, in quanto non sussistono tributi riconducibili alla penalità stabilita dall’articolo 5, comma 2, del DL 167/1990. Tant’è che la sanzione prevista è commisurata all’ammontare degli importi non dichiarati, non ad un tributo.
Ne deriva che il termine ordinario per notificare l’atto di contestazione è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, e questo anche quando la dichiarazione che comprende il quadro RW è stata omessa.
Gli uffici verificatori, da quanto si riscontra, nelle ipotesi di dichiarazione omessa contestano invece le violazioni che riguardano la compilazione del quadro RW nel più lungo termine del 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, ai sensi dell’articolo 43 del Dpr 600/1973. Tale termine riguarda tuttavia l’accertamento delle imposte sui redditi, non le violazioni in tema di monitoraggio fiscale.
Termini più lunghi per tali ultime violazioni si possono al limite configurare solo se esplicitamente previsti da specifiche norme, come ad esempio nel caso di detenzione di investimenti o attività di natura finanziaria in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. In questa ipotesi, ai sensi dell’articolo 12 del DL 78/2009, gli ordinari termini di accertamento sono raddoppiati (31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione).
Una seconda conseguenza dell’errato orientamento degli uffici sulla questione in argomento si riscontra nel caso di violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale reiterate per più periodi d’imposta. Infatti, in sede di determinazione della penalità dovuta nell’ipotesi di definizione ad un terzo delle sanzioni ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/1997, viene erroneamente effettuato il confronto con i minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, ossia un confronto con un inesistente sanzione Irpef, quando però, come evidenziato, nel caso di omessa o infedele compilazione del quadro RW non sussiste alcun tributo dovuto, ma – evidentemente – una sanzione commisurata al valore degli investimenti o delle attività finanziarie estere non dichiarate.
Questo modo di operare degli uffici implica dei riflessi tutt’altro che trascurabili, in quanto, di fatto, vengono illegittimamente vanificati i vantaggi conseguenti all’applicazione del cumulo giuridico ex articolo 12 del Dlgs 472/1997, rendendo sproporzionata la misura della penalità inflitta.
Il contribuente che viene sanzionato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DL 167/1990 è dunque tenuto a verificare se l’ufficio accertatore ha correttamente operato, opponendosi alla pretesa erariale nell’ipotesi in cui la penalità per omessa o infedele compilazione del quadro RW sia stata ricondotta ad un – inesistente – tributo.


