Con l’articolo 10 del decreto Omnibus n. 148/2026, il legislatore introduce nell’articolo 181 del Tuir tre nuovi commi dedicati alle perdite fiscali estere definitive nelle fusioni transfrontaliere. La disposizione era già contenuta nello schema di decreto legislativo di riforma del Tuir esaminato nel 2024, ma era poi stata stralciata dalla versione finale del Dlgs n. 192/2024.
Sino ad oggi, l’articolo 181 del Tuir disciplinava soltanto le fusioni “in uscita”, quelle in cui una società italiana confluisce, per incorporazione o fusione propria, in una società non residente. In questo caso le perdite della dante causa italiana restano deducibili dal soggetto non residente, alle condizioni e nei limiti dell’articolo 172, comma 7, e proporzionalmente alla parte di patrimonio confluita nella stabile organizzazione che permane in Italia. La disposizione recepisce la Direttiva 2009/133/CE sulle fusioni transfrontaliere e presuppone che l’Italia mantenga un collegamento con gli elementi patrimoniali cui le perdite si riferiscono.
Nulla era invece previsto per il caso opposto, quello della fusione “in entrata”, in cui una società italiana incorpora una società, residente in un altro Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, portatrice di perdite fiscali maturate nel proprio Stato di residenza. Il vuoto normativo si scontrava con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che dalla sentenza Marks & Spencer (causa C-446/03) impone agli Stati membri di ammettere, seppur entro determinati limiti, la deduzione delle perdite “definitive” di una controllata o incorporata estera, quando questa abbia esaurito ogni possibilità di utilizzarle nel proprio Stato di residenza. La L. n. 111/2023, all’articolo 6, comma 1, lettera e), aveva imposto un riordino della disciplina delle perdite fiscali coerente con questi principi.
Per effetto del correttivo sarà ora possibile dedurre, dal reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, le perdite di una società residente nell’Unione europea o in uno Stato SEE con cui l’Italia abbia un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, purché ricorrano due condizioni cumulative.


