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Diritto

Le patologie degli atti tributari non hanno rilevanza nel processo penale

di Lorenzo Romano

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gen 30, 2026
∙ A pagamento

La sentenza n. 3250/2026 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, depositata lo scorso 27 gennaio, traccia un solco netto e invalicabile tra le patologie formali dell’accertamento tributario e la determinazione del reato in sede penale. Per i professionisti del diritto tributario, questa pronuncia non è solo un monito, ma una vera e propria “lezione di metodo” sulla strategia difensiva da adottare quando il contenzioso si sposta dalla scrivania dell’Agenzia delle Entrate all’aula di tribunale.

Il caso di specie riguardava un ricorso avverso la condanna per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni (articolo 5 D.lgs. n. 74 del 2000) relative agli anni d’imposta 2013-2015. La difesa puntava tutto su un “classico” del rito tributario: l’irregolarità della verifica fiscale, rea di non aver garantito il contraddittorio all’imputato e di aver utilizzato dati desunti da verifiche effettuate su altre società.

Molti difensori, spesso trascinando logiche proprie del processo tributario nel rito penale, confidano che l’invalidità dell’atto presupposto (il Processo Verbale di Constatazione nel caso in esame) possa “contaminare” e fare cadere l’intera impalcatura dell’accusa penale. La Cassazione, con la sentenza 3250/2026, spegne bruscamente queste speranze.

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