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Fisco

Le osservazioni al PVC complicano il “connubio” tra contraddittorio preventivo e accertamento con adesione

di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti

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Blast
giu 25, 2026
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Si è già scritto su Blast dell’opportunità di presentare delle osservazioni al PVC, ancorché tale facoltà non risulti più disciplinata da una specifica disposizione normativa, essendo stato abrogato l’articolo 12, comma 7, della L. n. 212/2000.

Ma come reagiscono generalmente gli uffici amministrativi a fronte delle osservazioni al PVC?

In proposito, va segnalato che in taluni casi l’ufficio chiede al contribuente di inviare istanza ex articolo 6, comma 1, del Dlgs 218/1997, al fine di attivare il procedimento di accertamento con adesione.

A fronte di tale istanza, l’ufficio emette un invito a comparire per l’istaurazione del contraddittorio.

Senonché, in calce a tale invito, in alcuni casi, tutt’altro che isolati, si legge che lo stesso ha anche la valenza di schema d’atto ex articolo 6 bis della L. 212/2000.

Tale assimilazione desta però qualche perplessità.

L’istanza ex articolo 6, comma 1, infatti, presuppone che il contribuente sia stato sottoposto ad accessi, ispezioni o verifiche ed ha il fine di sollecitare l’amministrazione nella formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione (in adesione, così dice la legge), prima ancora che venga emesso un avviso di accertamento. Lo schema di atto dovrebbe invece avere la funzione di attivare il contraddittorio preventivo, essendo previsto un termine di sessanta giorni per presentare delle osservazioni con la possibilità di accedere agli atti del fascicolo; lo schema di atto non ha pertanto la funzione di avviare specificatamente il procedimento di adesione, opzione alternativa, quest’ultima, nella libera disponibilità del contribuente.

Si tratta quindi di due procedimenti amministrativi, almeno formalmente, diversi. Tuttavia, nella sostanza, lasciando un attimo da parte i formalismi, la parificazione dell’invito a comparire allo schema di atto ci potrebbe anche stare, perché comunque con l’invito viene instaurato il contraddittorio con l’ufficio. Un contraddittorio, peraltro, vero e proprio, essendoci un contatto diretto tra contribuente ed ufficio, cosa che invece non accade con le osservazioni allo schema di atto, strumento che non permette alle parti di interloquire.

L’invito al contraddittorio, però, se viene assimilato allo schema di atto – atto, quest’ultimo, che contiene, di fatto, già una pretesa impositiva –, dovrebbe tenere conto delle osservazioni del contribuente presentate a fronte dei rilievi contenuti nel PVC.

In altri termini, il procedimento di accertamento con adesione istaurato, volto alla definizione della pretesa impositiva, dovrebbe avere quale punto di partenza una contestazione erariale già depurata delle eccezioni (ritenute fondate) del contribuente. O comunque, nell’invito-schema di atto dovrebbe essere indicato per quale motivo le ragioni di parte non meritano accoglimento, in modo da dare al contribuente la possibilità di prendere le proprie “contromosse”.

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