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Fisco

Le oscillazioni sulla prova dell’inerenza: tra spese necessarie, costi fisiologici e diritto di contestazione dell’Agenzia

di Annalisa Cazzato

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apr 13, 2026
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Che l’inerenza rappresenti uno dei terreni più affascinanti del diritto tributario è un’indiscutibile certezza, considerando la molteplicità dei profili sotto cui il principio può essere letto, come dimostra la numerosità (in assoluto) e la tendenza (in crescita) delle pronunce giurisprudenziali (anche solo di legittimità) che negli ultimi anni toccano il tema, seppur da differenti angoli visuali.

Evidentemente, pur mancando dati ufficiali di riferimento, l’osservazione della giurisprudenza restituisce l’informazione che la litigiosità sul punto è di recente cresciuta, sia perché l’inerenza - pur essendo ormai, dopo anni, agevolmente declinabile in termini di principio - è più difficilmente ricostruibile nei casi concreti (dove si pongono, ad esempio, temi (i) di individuazione della concreta attività svolta, (ii) di convenienza o meno della spesa sostenuta, (iii) di valutazione di particolari tipi di beni, come quelli immateriali e quelli a utilizzo promiscuo e, come vedremo, (iv) di ripartizione dell’onere della prova) sia, probabilmente, perché le contestazioni di inerenza si sono allargate, sconfinando in ambiti limitrofi ma non esattamente coincidenti, come quelli dell’antieconomicità dei costi, delle transazioni infragruppo e dei rapporti (erroneamente labili) con l’abuso del diritto.

La numerosità delle pronunce sul tema non è un elemento che gioca a favore della coerenza. Né aiuta - ai fini ricostruttivi - il fatto che l’inerenza (che, peraltro, in punto di principio, è una nozione “pre-giuridica”, quindi di per sé stessa dotata di un elevato margine di opinabilità) non possa prescindere dalle specifiche circostanze fattuali dei singoli casi; ecco perché non è raro riscontrare nella giurisprudenza - proprio passando dal piano dei principi a quello della loro concreta applicazione nelle singole fattispecie - percorsi argomentativi non sempre perfettamente allineati, come quello della recente ordinanza 8706 dell’8 aprile scorso in tema di ripartizione dell’onere della prova dell’inerenza.

Nel caso oggetto della pronuncia, il contribuente aveva impugnato la sentenza emessa dal giudice d’appello che, in sintesi, aveva confermato il recupero a tassazione, fatto dall’Agenzia, di determinati costi per asserita “mancanza di elementi che consentissero di correlare” questi ultimi (pur documentati da specifiche fatture esponenti le spese) “all’attività di impresa della società contribuente”; nell’atto impositivo, in particolare, per quanto sembra emergere dalla sentenza, l’Amministrazione aveva eccepito pure l’assenza di “riferimenti misurabili” nelle fatture dedotte che - anche secondo il giudice di secondo grado - “compromettevano la possibilità di verifica dell’affidabilità del prezzo pattuito”.

Per quanto di interesse ai nostri fini, tralasciando il rilievo connesso alla deduzione operata in relazione a fatture ritenute soggettivamente inesistenti e quello connesso all’impossibilità di verifica del quantum del costo, la società ricorrente aveva proposto ricorso in cassazione contestando l’erroneità, in punto di diritto, della sentenza impugnata, essenzialmente per aver valorizzato una serie di circostanze irrilevanti (rectius, estranee al sindacato di inerenza) e, soprattutto, non aver tenuto debitamente in conto la “stretta necessità” all’attività d’impresa dei costi in discussione (relativi a contratti di subappalto e correlati a prestazioni anche nominalisticamente affini all’oggetto sociale del contribuente).

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