Le nuove nozioni di crediti inesistenti e non spettanti sono unitarie, sia ai fini penali che amministrativi, con riflessi anche per il passato
di Andrea Gaeta e Maurizio Nadalutti
La ben argomentata e condivisibile pronuncia n. 31865/2025 del 9 dicembre della Corte di cassazione, nel dare conto delle modifiche del Dlgs n. 87/2024, riconosce espressamente che è «inequivoca la volontà del legislatore di unificare le nozioni di credito inesistente e di credito non spettante, sia ai fini penali che a quelli sanzionatori».
La questione è quanto mai attuale, alla luce del filone accertativo che “prende di mira” l’utilizzo in compensazione di crediti agevolativi, disconoscendone la validità per le ragioni più varie.
La pubblicazione dell’Atto di indirizzo del vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° luglio 2025 avrebbe dovuto rappresentare un momento “spartiacque”, poiché tale documento si propone di fornire agli uffici dei criteri interpretativi sufficientemente saldi per distinguere le fattispecie di crediti “inesistenti” da quelli “non spettanti”.
Tuttavia, l’applicazione pratica delle indicazioni ministeriali si sta scontrando con una rigida barriera eretta dagli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria, che rischia di vanificare la portata chiarificatrice del documento per tutte le contestazioni relative agli anni pregressi, specie per quanto riguarda i crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Dall’esame di alcuni atti di recupero notificati in questi giorni, emerge infatti che, a parere dell’Agenzia delle Entrate, le indicazioni contenute nell’Atto di indirizzo non valgono per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore delle nuove definizioni di credito inesistente e non spettante introdotte dal Dlgs n. 87/2024. Questo sulla scorta del fatto che, all’articolo 5 del richiamato decreto, è previsto (sul piano amministrativo) espressamente che le nuove disposizioni si applichino alle sole violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Con la conseguenza che, sempre secondo l’Amministrazione finanziaria, in relazione alle violazioni commesse antecedentemente a tale data – e dunque per la quasi totalità delle verifiche attualmente in corso, comprese quelle che riguardano il credito R&S ex DL n. 145/2013 – l’Atto di indirizzo, in quanto esplicativo delle nuove norme, non spiegherebbe alcuna efficacia.
Tale impostazione appare tuttavia criticabile sotto diversi profili.
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