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Fisco

Le novità fiscali per il Terzo Settore – Emanata la circolare n. 1/E/2026

di Pamela Rinci

feb 19, 2026
∙ A pagamento

Con l’emanazione della Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 vengono forniti una serie di chiarimenti fondamentali per il Terzo Settore: l’intervento traduce in operatività la riforma, offrendo agli operatori e agli uffici una guida strutturata e autorevole in questa fase cruciale.

Di seguito riportiamo una panoramica sintetica dei punti principali trattati dal documento di prassi, con riserva di successivi approfondimenti.

Un tema che aveva dato adito a incertezze, e che la circolare risolve in via preliminare, riguarda la decorrenza delle nuove disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore (CTS). La circolare precisa che queste regole si applicano agli enti iscritti nel RUNTS a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Per la generalità degli enti, questo significa che il nuovo regime diverrà pienamente operativo dal 1° gennaio 2026, data che segna anche il termine del regime transitorio per ONLUS, OdV e APS. Tale orizzonte temporale tiene conto della cosiddetta comfort letter della Commissione Europea, che ha riconosciuto la compatibilità delle misure fiscali con la disciplina degli aiuti di Stato.

Entrando nel merito dei criteri operativi, la circolare fornisce indicazioni decisive sulla non commercialità delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS. L’Agenzia chiarisce che tali attività sono considerate non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi. Particolarmente significativa è la definizione fornita dalla circolare riguardo al concetto di “costi effettivi”: essa specifica che nel calcolo devono essere inclusi non solo i costi diretti, ma anche quelli indiretti, generali, finanziari e tributari imputabili all’attività. Viene invece chiarito che restano esclusi i “costi figurativi”, come quelli relativi all’impiego dei volontari. Inoltre, la circolare si occupa di disciplinare la clausola di “tolleranza”, precisando che l’attività mantiene la natura non commerciale se i ricavi non eccedono i costi per più del 6 per cento, a condizione che tale sforamento non si protragga per oltre tre periodi d’imposta consecutivi.

La qualificazione fiscale dell’ente e il test di prevalenza

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