Le impugnazioni con più parti nel pensiero delle Sezioni Unite
di Emanuele Sipala e Roberto Zappalà
Sebbene buona parte dei processi tributari veda coinvolto un contribuente e un ente impositore, possono verificarsi ipotesi di pluralità di parti, la cui gestione in sede di impugnazione può creare delle difficoltà operative.
Con la sentenza n. 11676 del 30 aprile 2024, la Corte di Cassazione SS.UU. ha affrontato il tema del litisconsorzio, necessario o facoltativo, nel processo tributario in grado di appello con pluralità di parti.
Anche se la decisione non è recentissima, l’argomento è di grande rilievo per le implicazioni pratiche che ne derivano.
Partiamo dalle norme che regolano l’appello nel processo tributario: l’articolo 53 comma 2 del Dlgs n. 546/1992 (di seguito, CPT) prevede che l’appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
In presenza di più parti costituite, l’appellante principale dovrà proporre appello nei confronti di tutte le parti costituite.
Sotto altro aspetto, essendo l’articolo 53 norma speciale, nel processo tributario non possono trovare applicazione le norme del codice di procedura civile, secondo quanto disposto dall’articolo 1 (“I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”) e dall’articolo 49 del CPT (“Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”).
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