Le imposte dovute in Italia dagli sportivi stranieri: solo una chimera?
di Emilio de Santis
La partecipazione a competizioni sportive (e manifestazioni artistiche) che si svolgono in Italia producono sempre un reddito imponibile per i partecipanti, anche se non residenti. Il criterio della rilevanza del luogo in cui si svolge l’evento al quale lo sportivo partecipa, qualsiasi sia la disciplina sportiva praticata (con l’esclusione dei calciatori e di chi risulta lavoratore dipendente), è un principio convenzionale regolamentato dall’articolo 17 CDI (fra l’Italia ed il Paese di residenza dello sportivo) e corrispondente all’articolo 17 M-OCSE.
In relazione ai compensi percepiti dagli sportivi per le loro prestazioni, se corrisposti mediante compenso generale che comprenda tutte le manifestazioni sportive ovunque disputate, l’imponibile da assoggettare a tassazione in ogni Paese, quindi anche in Italia, risulta proporzionale al numero delle gare nel mondo rispetto a quelle che si svolgono nel Paese ospitante.
In pratica, si tratta di dividere il compenso generale pattuito tra il committente e lo sportivo per il numero delle prestazioni contrattualmente previste; il risultato così ottenuto viene poi moltiplicato per il numero delle gare che si effettua in ogni Paese, giungendo così alla determinazione dell’imponibile dovuto in ciascuno di essi e sul quale deve essere applicata la tassazione locale (generalmente mediante withholding tax) o la ritenuta di imposta ex articolo 25, comma 2, Dpr 600/73 (per il caso dell’Italia) da parte del committente, se residente in Italia.
In mancanza, lo sportivo è tenuto ad assolvere l’obbligo dichiarativo e la liquidazione delle relative imposte. L’articolo 3 del Tuir opera – ai fini della determinazione della base imponibile - la distinzione tra i soggetti residenti nel territorio dello stato italiano rispetto a quelli non residenti, assoggettando i primi a tassazione sui redditi ovunque prodotti nel mondo mentre, per gli altri, solo su quelli prodotti nel territorio dello Stato, come poi determinati in base al successivo articolo 23 Tuir.
Quest’ultimo, per quanto qui di interesse, contempla, alla lettera d), “i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato”. A parte alcuni casi del tutto speciali (si ricorda quello del fantino italiano Fiorucci, il cui compenso percepito negli Emirati Arabi fu escluso dalla tassazione – ex sentenza n. 1210/2020 della Corte di Cassazione – in ragione dell’articolo 19 “Funzioni pubbliche” delle Convenzioni, perché ritenuto relativo a prestazioni rese per “servizi di stato”), e dall’ampliamento della categoria degli sportivi non adeguatamente individuata dalle Convenzioni (vedi gli e-gamers), certo è che tra i soggetti interessati alla previsione dell’articolo 23 vanno senz’altro annoverati i piloti di F1 (e altre categorie di Motor Sport).
Lo hanno anche recentemente ricordato FiscoOggi, la rivista on-line dell’Agenzia delle Entrate (sul numero del 19/7/2024) e altri autori ancora (Gabriele Giardina, Maria Lucia Di Tanna, Davide Greco e Giulia Sorci in E-gamers: un percorso fiscale complicato, Fiscalità e Commercio Internazionale, n. 2 del 1/2/2025, pag. 15, e prima ancora, nel n. 3/2018 della stessa rivista l’autore di questo articolo).
La questione generale della scarsa (o inesistente) attività dell’amministrazione finanziaria per l’esazione delle imposte dovute dagli sportivi stranieri nel nostro Paese la pose già, dopo taluni interventi in dottrina in cui la problematica era stata evidenziata, l’interrogazione parlamentare n.4-04123 del 5 ottobre 2020 al MEF (“si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto esposto; quali siano i risultati dell’attività di riscossione nell’ultimo quinquennio relativi alle prestazioni effettuate dagli sportivi residenti all’estero che hanno svolto la propria attività nel nostro Paese; se non ritenga necessario adoperarsi per prevedere un più efficiente modello di recupero delle imposte non incassate dallo Stato”), tuttora senza risposta. Non solo, la rappresentazione del fenomeno, anche documentale, emerse in una importante trasmissione televisiva (Report, 8/11/2021 “Controlli al campione”).
Purtroppo, non è dato di sapere ancora quale sia stata l’attività di recupero svolta dall’Agenzia delle Entrate, ad esempio, per le imposte dovute – almeno fino al 2022 – nei confronti dei piloti stranieri che abbiano partecipato ai Gran Premi in Italia. Ciò è stato fatto oggetto di diverse segnalazioni all’Agenzia delle Entrate, e, in epoca recentissima, alle Procure della Corte dei Conti della Regione Lombardia, della Regione Emilia Romagna e della Regione Toscana. Infatti, per ragioni di competenza territoriale, gli esposti presentati da un legale del foro di Bologna si riferiscono al possibile danno erariale - di diverse decine di milioni di euro - per le imposte (IRPEF) dovute dalla partecipazione ai Gran Premi di Monza del 2016, di Imola del 2020 e 2021, e del Mugello nel 2020. In essi sono riportati nomi e cognomi, importi dovuti da contratto, conteggio imposte e fonti ufficiali, accessibili a chiunque abbia interesse, da cui sono state tratte le informazioni.