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Fisco

Le eccezioni mangiano il contraddittorio: il 6-bis non può trasformare la regola in deroga

di Pierdante Colapietra

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mag 15, 2026
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Il contraddittorio preventivo è stato presentato come regola generale del rapporto tra Fisco e contribuente. Ma sin dall’inizio il suo perimetro è apparso meno lineare di quanto la formula legislativa lasciasse intendere. Perché una regola può anche essere proclamata in termini ampi; ciò che conta davvero è capire quante eccezioni il sistema sia disposto a tollerare prima che perda il proprio significato. E il rischio, oggi, è proprio questo: che il contraddittorio resti la regola nelle enunciazioni e diventi l’eccezione nella pratica.

Su questo crinale si colloca la decisione della CGT di primo grado di Verbania dell’11 febbraio scorso, n. 10/1, segnalata dalla rassegna della giustizia tributaria sotto il titolo “contraddittorio preventivo senza esclusioni”. La vicenda riguarda avvisi di accertamento IMU annullati anche per la mancata attivazione del contraddittorio, sul presupposto che l’esclusione prevista dall’articolo 6-bis, comma 2, per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione non potesse operare in modo tale da comprimere il diritto di essere ascoltati.

L’interesse della sentenza, però, non si esaurisce nell’esito del giudizio. Sta nel problema che porta allo scoperto. Se il contraddittorio è davvero una regola generale di partecipazione, le sue deroghe dovrebbero restare strette, circoscritte, presidiate da una lettura rigorosa. Se invece le categorie dell’atto “automatizzato”, della “pronta liquidazione” o del “controllo formale” si allargano fino a inglobare fattispecie nelle quali l’amministrazione formula valutazioni, disconosce esenzioni o assume decisioni idonee a incidere in modo sostanziale sulla posizione del contribuente, allora la deroga smette di essere tale e comincia a erodere la regola.

La difficoltà sta proprio qui: nell’ambiguità che accompagna il nuovo articolo 6-bis sin dalla sua nascita. La difficoltà non sta soltanto nel modo in cui il contraddittorio opera, ma, prima ancora, nel modo in cui viene escluso. E cioè il rischio che la disciplina delle deroghe si trasformi, poco alla volta, nel vero baricentro dell’istituto. Se il legislatore afferma una regola generale e poi consente che le sue eccezioni vengano lette in modo elastico, la tenuta della garanzia finisce inevitabilmente per dipendere più dall’ampiezza delle esclusioni che dalla forza del principio.

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