La motivazione degli atti impositivi costituisce da sempre argomento di ampia discussione tra gli addetti ai lavori.
Come è noto, la motivazione dell’accertamento tributario assume una funzione di garanzia nei confronti del destinatario, poiché è solo attraverso di essa che a quest’ultimo è consentito reagire agli effetti negativi che produce.
Inoltre, la motivazione, al pari di quella di ogni provvedimento amministrativo, risulta funzionale alla salvaguardia delle garanzie di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità che devono connotare l’azione dell’Amministrazione, da ricondurre, a loro volta, alle esigenze di razionalità e non arbitrarietà del potere discrezionale, riconosciute dall’articolo 97, comma 2, della Costituzione.
La ratio di fondo della disciplina è quella di assicurare che l’atto impositivo contenga tutti gli elementi necessari affinché il contribuente possa conoscere, non solo l’entità della pretesa erariale, ma anche tutti i dati in base ai quali essa è stata quantificata dagli Uffici, potendo in tal modo concretamente valutarne l’operato e, se il caso, difendersi dalle argomentazioni addotte in sede contenziosa.
In questo contesto va in scena il novellato procedimento accertativo, costruito attraverso lo schema di atto, da comunicare al contribuente, per l’esercizio del contraddittorio preventivo, previsto dal comma 3, dell’articolo 6-bis della L. 212/2000.
Il contraddittorio – che ha anche una funzione di completamento dell’attività amministrativa – apre una “finestra”, che consente di completare la fase istruttoria e predecisoria, acquisendo le informazioni dal soggetto sottoposto a controllo.
Se la presentazione dell’istanza di adesione trasferisce il contraddittorio nell’ambito dell’accertamento con adesione, è naturale che lo schema di atto si trasformi poi in atto impositivo, autonomamente impugnabile e motivato, in modo rafforzato, con riferimento alle osservazioni che l’Amministrazione ritiene di non accettare.
In pratica, in mancanza di accordo, il contraddittorio – così come disciplinato - rafforza la sostenibilità della pretesa impositiva, dal momento che l’avviso di accertamento viene depurato dei rilievi non sostenibili, accantonati per effetto delle osservazioni di parte.



