Le circostanze e le condizioni che giustificano gli accessi: i problemi sono diversi
di Gianfranco Antico
La sentenza Italgomme – Corte EDU del 6 febbraio 2025 n. 36617/18, cui ha fatto seguito la sentenza Agrisud dell’11 dicembre 2025 - ha condannato l’Italia per l’insufficiente assetto del diritto vivente con riguardo alla disciplina delle indagini tributarie, ravvisando una lesione “sistematica” dei diritti fondamentali nell’ordinamento italiano, imponendo all’Italia di adeguarsi. In particolare, la Corte EDU ha ritenuto che il concetto di “domicilio” debba essere interpretato in maniera estensiva, superando il perimetro fissato dall’articolo14 della Costituzione, includendo anche i luoghi di svolgimento dell’attività commerciale e/o professionale.
Inoltre, la Corte EDU ha riconosciuto che le disposizioni censurate attribuiscono all’autorità fiscale italiana un margine di discrezionalità troppo ampio, atteso che la normativa non prevede rimedi giurisdizionali in opposizione, soprattutto in via di sospensiva; e ha valorizzato il profilo attinente all’assenza di un controllo giurisdizionale preventivo, che può essere, se del caso, compensato dalla previsione di un controllo giudiziario ex post dei requisiti di legalità e necessità della misura.
La CEDU ha inteso, quindi, allargare il concetto di domicilio da tutelare, limitato in Italia a quello domestico, per cui sorge la necessità che ci siano regole più precise e più puntuali per l’esercizio del potere, sia a livello di presupposti e di condizioni per effettuare una verifica sia a livello di poteri esercitabili legittimamente e di difesa adeguata.
Il legislatore italiano è quindi intervenuto, modificando attraverso l’articolo 13-bis, del DL. 84 del 17 giugno 2025, l’articolo 12, comma 1, della L. 212/2000. In forza di ciò, negli atti autorizzativi agli interventi esterni e nei processi verbali delle operazioni di verifica devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che giustificano l’accesso.
Tralasciando in questa sede il significato da attribuire agli avverbi “espressamente” e “adeguatamente”, che ci riserviamo di approfondire in un altro successivo contributo, più delicata si profila la questione relativa al mancato rispetto, da parte degli organi verificatori, dell’obbligo di motivazione dell’atto autorizzativo o del processo verbale, in assenza di alcuna comminatoria di sanzioni espressa.



