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Fisco

Le attività valutative e interpretative sono fuori dall’articolo 36-ter del Dpr 600/1973

di Giacomo Monti

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Blast
mar 20, 2026
∙ A pagamento

Con la recente ordinanza n. 5909/2026, la Corte di Cassazione non si è limitata a ribadire un orientamento già affermato in materia di credito per imposte estere, ma ha compiuto un ulteriore passo nella delimitazione degli strumenti di controllo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

La decisione si colloca nel filone già tracciato, tra le altre, dall’ordinanza n. 10642/2025, consolidando un approccio interpretativo che privilegia la dimensione sostanziale del diritto alla detrazione rispetto a rigidità formali non espressamente previste dal legislatore.

La Corte ribadisce che la disciplina attuale - a differenza del previgente articolo 15 del testo unico antecedente la riforma del 2004 - non contempla alcuna preclusione temporale espressa, limitandosi a regolare le modalità di determinazione del credito nel rispetto dei principi di competenza e di autonomia dei periodi d’imposta.

Ne consegue che l’omessa indicazione del credito nella dichiarazione relativa all’anno di produzione del reddito estero non comporta, di per sé, la perdita del diritto alla detrazione, purché il credito sia determinato sulla base delle risultanze reddituali del periodo in cui è sorto.

In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità continua a valorizzare la funzione sostanziale dell’istituto quale strumento di neutralizzazione della doppia imposizione internazionale, coerente con gli obblighi convenzionali assunti dallo Stato italiano. La detrazione delle imposte estere non si configura, pertanto, come una mera facoltà condizionata al rispetto di formalità dichiarative, ma come un diritto radicato nella necessità di evitare fenomeni di duplicazione impositiva, la cui compressione non può derivare da interpretazioni restrittive della normativa interna.

L’elemento più significativo dell’ordinanza in commento emerge, tuttavia, sul piano procedimentale.

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