L’avvocato può cancellarsi dall’albo in pendenza di procedimenti disciplinari?
di Simone Mascelloni
Con la sentenza n. 70 del 23 maggio 2025, la Corte costituzionale ha pronunciato una decisione che interessa da vicino gli avvocati, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle previsioni, contenute nella legge forense, che vietano in modo assoluto la cancellazione dall’albo degli avvocati nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare nei confronti del professionista, anche qualora quest’ultimo avesse formalmente richiesto di essere cancellato dall’albo (articoli 57 e 17, comma 16, L. 247/2012).
La questione oggetto della pronuncia della Corte è sorta a seguito di un caso che ha riguardato un avvocato affetto da gravi e complesse patologie mediche, il quale aveva avanzato la richiesta di cancellazione dall’albo professionale per ragioni legate al proprio stato di salute. Tuttavia, l’Ordine professionale di appartenenza aveva negato tale richiesta, motivando il rifiuto con la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico.
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