L’avviso di presa in carico dell’accertamento esecutivo non è mai un atto impugnabile, né facoltativamente né tantomeno obbligatoriamente, neppure se si vuole eccepire il difetto di notifica dell’accertamento presupposto. Con l’ordinanza n. 4903 del 2025, la Corte di cassazione corregge sensibilmente il tiro rispetto ai precedenti in termini, rappresentati dalla sentenza n. 21254/2023 e dall’ordinanza n. 22670/2024, allineandosi agli arresti in materia di impugnazione del contenuto dell’estratto di ruolo.
Nei suddetti precedenti in termini, la Corte aveva affermato che l’avviso di presa in carico dell’accertamento esecutivo, in sé, non è atto impugnabile, in quanto inidoneo a ledere la sfera patrimoniale del contribuente e dunque per difetto dell’interesse ad agire. Nelle medesime pronunce, era stato tuttavia ulteriormente osservato che laddove attraverso l’avviso suddetto il contribuente fosse venuto a conoscenza per la prima volta dell’atto di accertamento propedeutico, la parte aveva un preciso onere di impugnazione dell’atto di presa in carico, a pena di decadenza dalla facoltà di eccepire il difetto di notifica. Questo il passaggio critico delle pronunce dei giudici di vertice: “l'originario elenco di atti impugnabili da tempo non costituisca piu' numero chiuso, ma possa essere integrato secondo due direttrici: per un verso, consentendo il ricorso avverso tutti quegli atti di natura provvedimentale capaci di modificare unilateralmente e autoritativamente le situazioni giuridiche soggettive del contribuente, sia sui profili sostanziali che processuali; per un altro verso, consentendo (ed imponendo, a pena di decadenza), l'impugnazione di quegli atti che non appartengano alla prima categoria, ma che costituiscano il primo atto notificato o comunque pienamente conosciuto o legalmente conoscibile dalla parte contribuente, successivo ad un atto impugnabile, ma non formalmente comunicato e che, quindi, si palesa tramite la comunicazione dell'atto successivo, non autonomamente lesivo. In tal caso, l'impugnazione del secondo atto, non lesivo, è funzionale ad attrarre alla cognizione anche l'atto lesivo, ma non (fino ad allora) conosciuto.”
È chiaro come l’assetto così delineato dalla Corte si ponesse in chiaro contrasto con la disciplina riferita alla impugnazione della cartella non notificata, conosciuta attraverso la lettura dell’estratto di ruolo. In tale ambito, infatti, il ricorso del contribuente è inammissibile, in assenza dei presupposti stabiliti nell’articolo 12, comma 4 bis, Dpr 602/1973. Applicando invece il criterio di carattere generale enunciato a proposito dell’avviso di presa in carico, si sarebbe dovuto concludere, tutt’al contrario, che, laddove il soggetto passivo, attraverso la lettura dell’avviso medesimo, fosse venuto a conoscenza dell’esistenza di un accertamento esecutivo non notificato, egli avrebbe avuto un preciso onere di impugnazione dell’estratto di ruolo (l’atto non lesivo), entro 60 giorni dal rilascio, seppure al solo fine di portare all’attenzione del giudice l’accertamento precedente. In difetto, il vizio di notifica si sarebbe consolidato.
Con l’ordinanza n. 4903, invece, la Corte torna sui suoi passi adottando una interpretazione, per certi versi, meno “destabilizzante”. Viene ora statuito, infatti, che anche laddove l’avviso di presa in carico manifesti l’esistenza di un accertamento non ricevuto dal contribuente, quest’ultimo non potrà comunque impugnare né l’atto di accertamento né, a maggior ragione, l’avviso di presa in carico solo per far valere il difetto di notifica. Questo perché l’accertamento non notificato è, come tale, inefficace e dunque non suscettibile di generare l’interesse ad agire. Allo scopo, il contribuente deve attendere il primo atto potenzialmente lesivo successivo, quale ad esempio anche l’intimazione, ex articolo 50, Dpr 602/1973, e impugnare, a sua scelta, quest’ultimo da solo o unitamente all’atto presupposto, non notificato.
Le eccezioni al predetto criterio di diritto sono due. La prima riguarda l’ipotesi in cui il contribuente intenda eccepire l’intervenuta decadenza dell’azione di accertamento, alla data in cui egli ha avuto notizia di quest’ultimo, ovverosia alla data di ricezione dell’avviso di presa in carico. In questo caso, il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento sarà ammissibile, in quanto fondato su vizi di legittimità di quest’ultimo. Si è peraltro dell’opinione che tale contestazione si atteggi sempre come una facoltà del contribuente, il quale potrà comunque attendere la ricezione di un successivo atto della riscossione.
L’altra eccezione, assai meno probabile, si verifica se la parte, una volta ottenuta copia dell’atto di accertamento non ricevuto, intenda contestare il merito dello stesso, assumendone l’avvenuta piena conoscenza solo attraverso la lettura dell’avviso di presa in carico.
Il nuovo orientamento si rivela, per l’appunto, più coerente con i precedenti in materia di estratto di ruolo, poiché conferma l’atteggiamento tendenzialmente negativo della Corte nei riguardi della impugnazione di atti non immediatamente lesivi della sfera giuridica del contribuente. È chiaro, peraltro, che in questo modo si restringono sensibilmente gli ambiti della tutela anticipata facoltativa, pure di creazione giurisprudenziale, relativa al diritto di impugnare gli atti diversi da quelli tipizzati nell’elencazione di cui all’articolo 19, DLgs. 546/1992.