L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 14 del 30 settembre 2025, è tornata sul delicato tema del trattamento fiscale dei lavoratori sportivi, offrendo chiarimenti su compensi, premi, soglie di esenzione e regime forfettario.
Il documento nasce da una serie di quesiti presentati da un ente pubblico impegnato nel coordinamento del dilettantismo e rappresenta un importante tassello interpretativo nel quadro normativo del Dlgs n. n. 36/2021.
Tuttavia, a ben vedere, il documento rivela non solo i progressi della riforma, ma anche le sue zone d’ombra.
Il lavoro sportivo – oggi formalmente riconosciuto e finalmente inquadrato – resta ancora imprigionato in una cornice normativa a metà strada tra modernità e transizione.
Euro 15.000: una soglia che semplifica o complica?
Uno degli aspetti centrali chiariti dalla Risposta riguarda la soglia di esenzione di 15.000 euro annui: entro tale limite, i compensi per lavoro sportivo dilettantistico non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
L’obiettivo è chiaro: favorire la pratica sportiva e alleggerire il carico fiscale su compensi minimi. Ma la modalità applicativa presenta ancora più di una criticità.
La gestione della soglia è affidata completamente all’autocertificazione da parte del lavoratore, il quale è tenuto a comunicare a ciascun ente pagatore l’importo cumulativo percepito durante l’anno. Successivamente, spetta all’ente stesso applicare la ritenuta, ove previsto, sulla base delle dichiarazioni fornite.
In sostanza, si tratta di una semplificazione teorica che, nella pratica, può comportare confusione, errori e potenziali responsabilità in caso di omissioni.
Si evidenzia pertanto una criticità già riconosciuta dagli operatori del settore, la cui persistenza viene confermata, ma non risolta, dalla Risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Regime forfettario: opportunità, ma regole complesse
Altra questione trattata riguarda l’accesso al regime forfetario da parte dei lavoratori sportivi autonomi. L’Agenzia chiarisce che i compensi sotto la soglia dei 15.000 euro non rientrano nel reddito imponibile, ma contano ai fini del calcolo del volume d’affari per la permanenza nel regime forfettario.
Questa situazione crea una difficile asimmetria: il reddito imponibile risulta più basso, ma i compensi esenti possono far superare la soglia del regime forfettario.
Anche qui, una logica fiscale poco allineata alla realtà del settore sportivo, dove i redditi sono spesso frammentati e discontinui.
Si evidenzia inoltre che, ai fini della valutazione di eventuali cause ostative al regime, devono essere considerati esclusivamente i rapporti di lavoro sportivo costituiti a decorrere dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore della riforma. Questo chiarimento contribuisce a delineare un nuovo parametro di riferimento fiscale, comportando specifiche implicazioni in termini di stratificazione normativa.
Premi sportivi: tra merito e fiscalità selettiva
Nella Risposta dell’Agenzia delle Entrate ampio spazio è dedicato ai cosiddetti premi sportivi, previsti dall’articolo 36, comma 6-quater del Dlgs n. 36/2021.
L’Agenzia distingue con chiarezza:
i premi veri e propri, erogati da Federazioni o enti per risultati ottenuti o partecipazioni a raduni (tassati con ritenuta a titolo d’imposta al 20 per cento, senza obbligo di CU);
e i premi contrattuali, inseriti nei contratti di lavoro sportivo, che vanno invece trattati come parte del reddito ordinario.
Nonostante la distinzione tra premio e retribuzione abbia un fondamento giuridico, nella pratica quotidiana questa separazione appare spesso artificiosa e poco funzionale. Tale ambiguità rischia di tradursi in una sostanziale incertezza applicativa: compensi identici possono essere trattati fiscalmente in modo differente solo in base a una classificazione spesso opinabile e a volte discutibile, con conseguenti ricadute negative sulla trasparenza e sulla gestione contrattuale. Il sistema attuale sembra più complicare che semplificare il quadro operativo per lavoratori e organizzazioni sportive.
Irap sotto gli 85.000 euro: non si paga, ma attenzione al singolo compenso
Sul fronte IRAP, viene confermata l’esenzione per i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi nell’ambito dilettantistico, purché sotto gli 85.000 euro annui.
Ma attenzione: l’esenzione non è cumulativa, né applicabile per “franchigia”. Ogni singolo compenso va valutato autonomamente: se uno supera la soglia, è interamente soggetto a IRAP.
È una lettura rigorosa, che conferma la tendenza della riforma a costruire un sistema di agevolazioni precise, ma non flessibili, che richiede massima attenzione nella gestione di ogni singolo rapporto economico.
Il vero salto è nella cultura fiscale sportiva
Il documento dell’Agenzia delle Entrate, nel suo impianto tecnico, offre certezze, ma non supera le contraddizioni strutturali di fondo.
La finalità della riforma consisteva nel riconoscere piena dignità al lavoro sportivo, armonizzandolo con le norme generali del diritto del lavoro e superando la frammentazione a livello fiscale. Tuttavia, l’assetto attuale continua a operare una distinzione tra “sportivi dilettanti” e “professionisti” prevalentemente sotto il profilo fiscale piuttosto che su quello sostanziale.
La proliferazione di soglie, esenzioni, premi parzialmente tassati e regimi temporanei, unitamente all’abuso di autocertificazioni, rischia di perpetuare un sistema fiscale sportivo al confine tra il vecchio e il nuovo: la semplificazione resta più sulla carta che nella realtà, mentre errori e abusi sono sempre dietro l’angolo.
Ma invece di rassegnarci a questa giungla normativa, perché non immaginare una vera rivoluzione digitale? Un’anagrafe nazionale dei compensi sportivi, integrata da notifiche automatiche che avvisino quando si sta per varcare una soglia, che tuteli così sia gli Enti sportivi che gli atleti e tecnici.
In questo modo, il sistema fiscale applicato allo sport potrebbe diventare più trasparente ed efficiente, con una riduzione della burocrazia per gli operatori del settore.
Sarebbe il segnale che il sistema vuole davvero voltare pagina, mettendo al centro la fiducia e l’efficienza, senza aggiungere nuovi labirinti normativi.