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Fisco

L’auto per molto tempo in prova può fare l’elusione (per la Cassazione)

di Gianfranco Antico

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apr 09, 2026
∙ A pagamento

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1373/2026 merita di essere segnalata perché riguarda un tema che sembra molto frequente nel mondo dei concessionari d’auto: la vendita dell’auto in prova, tenuta (in prova) per troppo tempo.

Nel settore il controllo del volume d’affari si presenta particolarmente complesso – considerato la vendita del nuovo e dell’usato - e spesso si esplica attraverso l’esame degli eventuali documenti extracontabili rinvenuti.

La politica dei prezzi peraltro – in un mercato in continua evoluzione - dipende da tutta una serie di elementi, esaminati dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 121/E/2000 (cfr. anche la circolare n. 117/E/1998) che invitava già allora gli uffici a valutare lo sconto medio praticato al cliente rispetto ai listini nonché l’effetto delle diverse politiche commerciali adottate dalle varie case automobilistiche nel corso dell’anno, ad esempio, con offerte promozionali e campagne pubblicitarie di particolare efficacia che influenzano l’andamento delle vendite e giustificano diversificazioni nella capacità di produrre ricavi da parte di concessionarie di marchi diversi.

Da allora il mercato dell’auto è comunque cambiato radicalmente, dove ormai l’usato ha sorpassato il nuovo.

E la Cassazione in questi anni, in vario modo, è intervenuta. Per esempio, con la sentenza n. 19432/2015 gli Ermellini hanno ritenuto legittimo l’accertamento fondato sulla riscontrata differenza tra il minore importo del prezzo di vendita fatturato ed il maggiore importo del finanziamento richiesto dai clienti per l’acquisto del medesimo veicolo (le pretese fiscali risultavano supportate dalle risposte fornite da quest’ultimi ai questionari inviati dall’Ufficio finanziario). Così come con ordinanza n. 10660/2018 la Corte di Cassazione ha legittimato l’accertamento induttivo in presenza di una gestione antieconomica, caratterizzata da bilanci in costante perdita, dove l’Amministrazione finanziaria ha ricostruito i ricavi dichiarati attraverso le differenze riscontrate tra i prezzi di cessione delle vetture e quelli “normali” di mercato, attraverso i dati emergenti dalle riviste specializzate del settore.

E ancora la Corte di Cassazione – ordinanza n. 13928 del 26 maggio 2025 – ha riconosciuto che l’antieconomicità nella gestione dell’usato da parte di una concessionaria di auto legittima l’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio. Nel caso di specie si contestava l’antieconomicità della gestione relativa alla vendita di automobili usate, che aveva prodotto un margine negativo considerevole, con una perdita di oltre 60 mila euro.

In questo contesto si inserisce la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1373/2026, che affronta un caso inedito.

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