In tema di indagini finanziarie si ragiona quasi sempre sul versante dei versamenti non giustificati; questo perché l’ambito soggettivo per i prelievi privi di giustificazione, previsto dall’articolo 32 del Dpr 600/1973, risulta molto più circoscritto, essendo riferito ai soli titolari di reddito di impresa (cfr. la sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014).
Si tratta di capire, però, se anche l’assenza di prelievi dal conto corrente possa determinare, per i professionisti in primis, qualche conseguenza.
Infatti, l’ordinaria mancanza di prelievi, la carenza di pagamenti tracciabili (carta di credito, ecc.), a fronte magari dell’accredito dello stipendio (si pensi ai medici, che svolgono anche attività extraospedaliera) fa sorgere spontanea una domanda ai verificatori: il contribuente come vive, come provvede al suo sostentamento, come mantiene i figli? E le domande potrebbero continuare.
Sulla questione, sul versante delle imprese, va segnalata l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 11799/2019, secondo cui la sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati può fondarsi anche sulla presunzione semplice, costituita dai ridotti prelevamenti dei due soci dai conti societari, che assume i connotati di un indizio grave e preciso, in assenza di un’eventuale prova contraria offerta dai contribuenti, pur in presenza di una contabilità formalmente corretta ma complessivamente inattendibile, anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente. Nel caso in questione, i supremi giudici, valorizzando i ridotti prelievi dei soci dai conti societari, hanno di fatto aperto un nuovo fronte nell’ambito degli accertamenti presuntivi, che possiamo far rientrare a buon diritto nell’ambito del cd. risparmiometro, una sorta di strumento che di fatto misura la congruita tra entrate e risparmi, che individua le posizioni con capacità di spesa elevata ovvero incongruente rispetto al reddito dichiarato.
Si tratterebbe di una presunzione che può avere una sua logica: i ridotti prelievi inducono i verificatori a ritenere sussistente una omissione di ricavi, che consente al contribuente di non attingere ai conti. In pratica, il nero viene utilizzato per far fronte alle proprie esigenze personali, o comunque anche aziendali, se non è in altro modo spiegabile dal soggetto sottoposto al controllo, in base alla tipologia di attività e di contribuente, alla frequenza ed entità dei prelievi.
E un tale ragionamento presuntivo può essere operato anche nei confronti dei professionisti (chi, appunto, non effettua prelievi dal proprio conto corrente per il sostentamento suo e della famiglia fa accendere una spia), così come nei confronti dei lavoratori dipendenti (un determinato ammontare di denaro deve essere necessariamente speso per garantire la sussistenza, e pertanto un conto corrente che non viene toccato potrebbe indicare che il contribuente si mantiene anche attraverso lavoro in nero, se non riesce a fornire una lettura diversa).
Gli esempi sopra indicati, naturalmente, costituiscono degli elementi rilevanti per l’Ufficio, per indirizzare l’attività di controllo, che diventano credibili qualora il contribuente non giustifichi le incongruenze.
Il conto corrente non movimentato può, quindi, accendere la spia di spese sostenute in contanti, frutto del “nero” di ricavi o compensi.
Naturalmente, indizi di tal genere, pur se rilevanti, vanno ben trasfusi sul versante accertativo, anche in funzione delle caratteristiche dell’attività esercitata dal contribuente: una cosa, ad esempio, è un’impresa di commercio, altra cosa è un’attività di servizi, altro ancora un professionista.
Resta da capire comunque l’impatto che potrà avere sulla normativa italiana la pronuncia della Corte EDU n.40607/19 e 34583/20 dell’8 gennaio 2026 (Caso Ferrieri e Bonassissa), in ordine all’eccessiva discrezionalità e alla carenza di un controllo giurisdizionale. È così probabile che in futuro, per contestare l’assenza di prelievi (i quali non si possono può conoscere ex ante), l’ufficio dovrà giustificare l’autorizzazione, indicando una serie di elementi a supporto.


