La pronuncia della Corte costituzionale n. 50/2026 si inserisce in un quadro già stratificato di rapporti tra giudizio penale e processo tributario, introducendo due elementi di chiarificazione destinati a incidere sull’assetto probatorio.
Da un lato, la Corte conferma l’operatività dell’articolo 21-bis del Dlgs. n. 74/2000 anche con riferimento alle sentenze di assoluzione pronunciate ai sensi dell’articolo 530, comma 2, c.p.p., valorizzando quindi anche le ipotesi di mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova che il fatto sussista, che l’imputato lo abbia commesso, che il fatto costituisca reato o che il reato sia stato commesso da persona imputabile. Dall’altro, e con un passaggio decisamente meno atteso, la stessa pronuncia riporta al centro dell’attenzione il comma 5-bis dell’articolo 7 del Dlgs. n. 546/1992, riaffermandone la funzione quale presidio nella valutazione delle prove nel processo tributario e la centralità dell’obbligo del giudice di annullare l’atto impositivo in caso di insufficienza delle stesse.
È proprio su questo secondo versante che si apre un ulteriore possibile spazio di riflessione sistematica, riguardante la valorizzazione, proprio nel rivitalizzato perimetro del comma 5-bis, delle ipotesi di archiviazione della notizia di reato.
Le più recenti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, in particolare Cass. n. 13370/2025 e Cass. n. 16042/2025, si collocano in linea di continuità con l’orientamento secondo cui l’archiviazione della notizia di reato non produce effetti vincolanti nel giudizio tributario, atteso che quest’ultima non costituisce giudicato penale, in quanto non interviene a seguito di contraddittorio pieno e dibattimentale, ma si limita a rilevare l’assenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale. Tale esito appare coerente con la struttura dell’articolo 21-bis, che limita l’efficacia del giudicato penale alle sole sentenze irrevocabili e non si estende ai provvedimenti di archiviazione. Quanto appena affermato consapevoli che, direzionando lo sguardo anche oltre la cortina normativa domestica, l’esclusione in parola appare certamente meno coerente rispetto, ad esempio, al diritto di presunzione di innocenza di cui all’articolo 6 comma 2 della CEDU. Questo è però un altro tema (non meno importante).
La richiamata giurisprudenza di legittimità, pur negando l’applicabilità dell’articolo 21-bis all’archiviazione penale, evidenzia (anche solo indirettamente) che il giudice tributario è comunque chiamato a valutare l’effettiva valenza e portata dimostrativa nel processo tributario delle motivazioni del decreto di archiviazione, alla luce di tutti gli elementi di fatto che l’impianto accertativo ha posto in evidenza.



