L’APPROFONDIMENTO - La nuova liquidazione della dichiarazione IVA omessa, tra efficienza ed esigenze di cassa
di Andrea Gaeta
L’assetto dei controlli in materia di IVA subisce una profonda trasformazione per effetto della Legge di bilancio 2026, che introduce l’articolo 54-bis.1 nel Dpr n. 633/1972.
Si tratta di un modulo procedimentale inedito, volto a intercettare l’omessa presentazione della dichiarazione annuale attraverso l’utilizzo massivo dei dati presenti nel Sistema di Interscambio (SDI). In estrema sintesi, il nuovo meccanismo autorizza l’Ufficio a determinare l’imposta dovuta incrociando le fatture attive e passive, i dati dei corrispettivi e le risultanze delle “Li.Pe.”. Una volta quantificato il debito, proprio come avviene nella “classica” liquidazione automatizzata di cui agli articoli 36-bis, Dpr n. 600/1973 e 54-bis, Dpr n. 633/1972, l’Agenzia comunica al contribuente gli esiti del controllo, invitandolo a versare le somme o a fornire chiarimenti entro sessanta giorni. In caso di mancata regolarizzazione o di rigetto delle osservazioni del contribuente, si procede all’iscrizione a ruolo del tributo, degli interessi e della sanzione del 120 per cento dell’imposta, la quale può essere ridotta a un terzo qualora il pagamento avvenga tempestivamente a seguito della ricezione della comunicazione bonaria (atto che dovrebbe ritenersi facoltativamente impugnabile – da ultimo, Cass. 29257/2025 –, seppur con i ben noti dubbi, manifestati anche su Blast, sull’utilità di tale strategia processuale). Per effetto della comunicazione della liquidazione, il contribuente non può presentare la dichiarazione omessa con sanzione del 75 per cento, come normalmente consentito in relazione alle omissioni dichiarative post 1° settembre 2024.
Sotto il profilo sistematico, l’istituto si situa “a mezza via” tra le tradizionali categorie del controllo cartolare e dell’accertamento sostanziale. Se, da un lato, la modalità operativa ricalca lo schema della liquidazione automatizzata, dall’altro, i presupposti e le conseguenze sanzionatorie sono quelli tipici dell’accertamento d’ufficio. La liquidazione, «senza pregiudizio dell’azione accertatrice», può infatti essere notificata entro il termine perentorio del 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell’omissione e comporta l’irrogazione della sanzione piena prevista per l’omessa dichiarazione.
In dottrina sono stati sollevati dubbi sulla compatibilità tra il termine per la conclusione dell’attività di liquidazione, notoriamente ordinatorio, e quello, ben più breve, per la notifica della cartella di pagamento (31 dicembre del terzo anno successivo a quello della dichiarazione). A parere di chi scrive, invece, poiché la nuova procedura di liquidazione, pur presentando alcuni dei tratti tipici del controllo automatizzato, si pone quale alternativa “facoltativa” («l’Agenzia delle Entrate…può procedere») all’avviso di accertamento, si dovrebbe concludere che a) anche il termine per la comunicazione della liquidazione è perentorio, e che b) il termine applicabile per la notifica della cartella è quello del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui «l’accertamento» è divenuto definitivo (articolo 25, comma 1, lettera c), del Dpr n. 602/1973). Se l’assimilazione della comunicazione della liquidazione a un accertamento è in effetti una forzatura, si consideri, però, d’altro canto, che la notifica della cartella “da controllo automatizzato” (articolo 25, comma 1, lettera a), con il suo termine triennale, presuppone una dichiarazione presentata, che qui per definizione non c’è.
Resta il fatto che già all’indomani dell’introduzione dell’istituto si rende necessaria un’attività di esegesi su un aspetto di importanza primaria. Sembra che, ancora una volta, si sia persa l’occasione di fornire una disciplina completa e “autosufficiente”.



