L’“altolà” della Risoluzione 17/E alle contestazioni “selvagge” sul General contractor
di Annalisa Cazzato
Preannunciata da alcuni articoli apparsi sulla stampa che millantavano la presenza di note interne all’Agenzia, dirette agli uffici operativi e volte a fornire a questi ultimi i giusti punti di orientamento nei meandri delle numerose contestazioni mosse agli asseriti General contractor in tema di Superbonus, la recente Risoluzione 17/E è intervenuta alzando la paletta per bloccare la tendenza, diffusasi tra più di una direzione provinciale, di contestare la fruizione del beneficio Superbonus nei confronti delle imprese edilizie incaricate della realizzazione di opere che danno diritto alla detrazione, sovente operanti in qualità di appaltatori dei lavori.
Come ricordato dalla stessa Risoluzione, con alcune risposte ad interpello pubblicate nel corso del 2021, poi “sistematizzate” nella Circolare 23/E del 2022, l’Agenzia aveva (anche correttamente) evidenziato come “l’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di «mero» coordinamento svolta e per lo sconto sul corrispettivo in fattura applicato, non rientra tra le spese ammesse al Superbonus trattandosi di costi non «direttamente» imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato”.
Fin qui, quanto meno restando sul piano dei principi, potremmo dire nulla quaestio: alla luce della misura esorbitante del beneficio [che, contro ogni principio che regola le detrazioni (e contro il buon senso), è superiore all’importo delle spese sostenute], e non potendosi escludere che il goloso beneficio fiscale possa aver favorito la nascita di soggetti meramente strumentali allo sfruttamento dell’agevolazione, non appare, infatti, del tutto priva di fondamento la tesi per cui il margine ritratto dai soggetti che operano esclusivamente come “intermediari” nella realizzazione degli interventi che danno titolo all’agevolazione - al pari, ad esempio, del compenso all’amministratore per l’esecuzione degli adempimenti dei condomini per l’accesso al beneficio - è privo di quel collegamento “diretto” con gli interventi edilizi, necessario per rientrare nel perimetro dell’agevolazione.
Tuttavia, in modo alquanto infelice (e, peraltro, introducendo un’inutile complicazione interpretativa) i documenti di prassi, nel fornire i sopra richiamati chiarimenti, avevano fatto riferimento alla figura del General contractor, presumibilmente in ragione della suggestiva (ma del tutto approssimativa) assimilazione di questo soggetto a coloro che, specie in presenza di opere complesse, pubblicizzano la realizzazione, a beneficio dei committenti, di “servizi chiavi in mano”.


