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Tecnologia

L'aggiornamento delle Raccomandazioni del CSM sull'intelligenza artificiale: il vantaggio presunto e l'allucinazione certificata

di Lorenzo Romano

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lug 29, 2026
∙ A pagamento

Con delibera del 22 luglio scorso il Consiglio superiore della magistratura ha aggiornato le Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia dell’8 ottobre 2025, estendendo in via sperimentale l’impiego di Microsoft 365 Copilot ad attività che coinvolgono atti giudiziari (classificazione, analisi strutturata del contenuto, sintesi documentale, confronto tra le posizioni delle parti ai fini del thema decidendum e del thema probandum, purché confinate alla fase analitica e ricostruttiva). L’apertura poggia sulle garanzie acquisite dal Ministero: residenza dei dati in Italia, isolamento del “tenant” (lo spazio Microsoft 365 intestato al Ministero che contiene le sue utenze, le sue caselle, i suoi documenti, le sue politiche di sicurezza e di conservazione), esclusione dell’addestramento dei modelli sui dati giudiziari.

Due passaggi parlano però direttamente a chi il processo lo assiste anziché deciderlo.

Fra le criticità strutturali di Copilot il Consiglio individua (accanto alla carenza di “grounding” documentale e alle allucinazioni) una voce di natura affatto diversa: la “posizione di svantaggio della magistratura”. A fronte di un modello generalista come quello fornito dal Ministero, i professionisti del diritto disporrebbero “spesso” di sistemi dedicati al settore giuridico, con adeguate garanzie di tracciabilità e ancoraggio alle fonti. Il rilievo torna al paragrafo 7: l’assenza di un sistema progettato ab origine per il dominio giuridico collocherebbe la magistratura in “sistematico svantaggio” rispetto agli altri operatori del diritto (i professionisti), che “dispongono già” di strumenti dedicati.

Questa premessa, come descrizione dello stato dell’arte negli studi professionali, è sbagliata, e l’asimmetria che presuppone, sul versante che più conta per chi tratta dati altrui, è esattamente rovesciata.

Gli strumenti verticali esistono, e alcuni offrono effettivamente ancoraggio alle fonti; non sono però la dotazione ordinaria dello studio medio, dove si utilizzano invece modelli generalisti in versione consumer, su licenza individuale, senza garanzia alcuna su residenza dei dati, isolamento dell’istanza ed esclusione dei contenuti immessi dal miglioramento dei modelli. Anche se (a onor del vero) il Consiglio Nazionale Forense auspica la realizzazione di uno strumento verticale unico per tutti gli avvocati.

Il magistrato che immette un atto opera all’interno del tenant istituzionale, presidiato da garanzie negoziate a livello ministeriale e formalizzate nella comunicazione del 12 febbraio 2026; gli è vietato l’uso di versioni consumer o di sistemi non autorizzati ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 23 settembre 2025, n. 132. L’avvocato o il commercialista che carichi il medesimo atto su una piattaforma aperta opera senza presidio equivalente, e lo fa da titolare o responsabile del trattamento, con quanto ne consegue in punto di obblighi ex articoli 5, 24, 28 e 32 GDPR, di segreto professionale e di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c.

Per la magistratura il problema è stato risolto a monte: perimetro autorizzato, divieto di strumenti esterni, anonimizzazione preventiva raccomandata quando l’operatività su dati identificativi non sia necessaria alla finalità. Per i professionisti quella scelta non è stata compiuta da nessuno. Il vantaggio riconosciuto dalla delibera riguarda semmai la qualità dell’output: sulla protezione del dato la posizione della magistratura è oggi strutturalmente migliore, ed è il professionista (non il magistrato), si badi bene, a operare senza rete.

Il paragrafo 5 delle Raccomandazioni riporta poi un episodio documentato dalla ricognizione della struttura tecnica per l’organizzazione del Consiglio superiore (STO), trasmessa il 29 aprile 2026: nel corso di un’attività di catalogazione di elenchi di beni immobili, Copilot ha inserito il riferimento a un Comune inesistente. Vanno però isolate le condizioni del fatto, perché sono esattamente quelle che si invocano per escludere il rischio:

- l’elaborazione avveniva “in ambiente istituzionale protetto”, non su piattaforma aperta;

- il sistema operava su un “corpus documentale chiuso e predefinito”, previamente trattato con OCR;

- erano state impartite “istruzioni esplicite di limitarsi ai soli documenti messi a disposizione”;

- l’errore è stato prodotto “senza alcuna segnalazione di incertezza”.

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