L’Agenzia delle entrate chiarisce la portata fiscale della correzione degli errori contabili
di Guerino Russetti e Alessandro Sura
L’Agenzia delle entrate, finalmente, chiarisce la sua posizione in merito alla portata applicativa della norma che attribuisce rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili.
Nella risposta n. 63 del 4 marzo 2025, è stato illustrato il corretto trattamento fiscale relativo alla correzione di un errore contabile scaturente dalla registrazione, “per negligenza dell’operatore”, di una fattura di acquisto di un bene strumentale; nello specifico, il costo del bene era erroneamente ed interamente confluito, quale costo di esercizio, nella voce B6 del conto economico piuttosto che essere annoverato tra quelli relativi a “beni strumentali ammortizzabili” ed essere assoggettato ad ammortamento.
Si tratta di un errore che comporta una differente classificazione del costo in esame, che era da considerare, in origine, costo pluriennale e da addebitare, nel tempo, al risultato economico di esercizio attraverso l’imputazione delle relative quote di ammortamento.
Condivisibilmente, nella risposta in commento, l’Agenzia delle entrate richiama la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011 in cui era stato precisato che, sotto il profilo contabile, «le qualificazioni attengono alla “sostanziale” individuazione degli effetti di ciascuna operazione aziendale, le “classificazioni”, invece, costituiscono il passo successivo: infatti, una volta individuato il “modello” giuridico-negoziale di riferimento e una volta chiarito se l’operazione presenti unicamente profili patrimoniali o si manifesti, in tutto o in parte, come fenomeno reddituale occorre definirne gli specifici effetti che la stessa eventualmente produce sul reddito (e, contestualmente, individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali)».
Tanto premesso, la risposta n. 63 conferma come in ipotesi di «correzione di un errore di classificazione che ha comportato una a sua volta errata imputazione temporale di componenti negativi» siano applicabili, ai fini IRES, le disposizioni dell’articolo 83, comma 1, quarto periodo, del Tuir (introdotte dall’articolo 8 del DL n. 73/2022), le quali attribuiscono rilevanza fiscale ai criteri di imputazione temporale adottati in bilancio «anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili» (la disposizione vale solo per i soggetti che sottopongono a revisione il bilancio). Tale affermazione scioglie dunque un importante nodo interpretativo (mai affrontato nella precedente prassi ministeriale) laddove chiarisce che i componenti contabilizzati a correzione di errori sono fiscalmente rilevanti – nell’esercizio (ovvero nel periodo d’imposta) in cui sono iscritti in bilancio ' anche se la correzione in parola opera in ordine ai criteri (errati) di qualificazione e classificazione dei componenti patrimoniali e reddituali. Se ne deduce che la formulazione letterale delle citate disposizioni del quarto periodo del comma 1 dell’articolo 83 del Tuir (che fa riferimento ai soli criteri di imputazione temporale) debba implicitamente riferirsi anche ai fenomeni qualificatori e classificatori che sottendono alla corretta rilevazione delle poste di bilancio (e, dunque, con una portata non limitata ai soli “errori di competenza” ovvero di imputazione); può così pacificamente ritenersi che, in ordine alla correzione degli errori contabili, l’imputazione temporale sia la fase terminale di un più elaborato processo di rielaborazione delle operazioni oggetto di correzione che, inevitabilmente, interessa tutti i profili (compresi quelli qualificatori e classificatori) che, nel complesso, concretizzano il principio di derivazione (rafforzata) dell’imponibile fiscale dal risultato di bilancio.
In altri termini, se al bilancio ci si intende affidare per correggere errori fiscali che derivano da errori contabili, ci si deve affidare senza riserve.
Un chiarimento di cui, francamente, si sentiva l’esigenza, tanto più se si considera che le disposizioni in esame valgono anche ai fini IRAP, come espressamente previsto dal comma 1-bis dell’articolo 8 del citato DL n. 73/2022.