Con la circolare n. 3/E pubblicata oggi, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema delle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di Bilancio 2026 per gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e per le maggiorazioni legate al lavoro notturno, festivo e a turni. Il documento segue le prime indicazioni fornite con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 e risponde a una serie di quesiti operativi emersi nei primi mesi di applicazione della disciplina.
La sensazione, leggendo il documento, è che l’Amministrazione finanziaria abbia scelto un approccio pragmatico. Più che introdurre nuovi principi, la circolare consolida un orientamento interpretativo tendenzialmente favorevole all’applicazione delle imposte sostitutive previste dalla legge di Bilancio. L’obiettivo sembra essere quello di ridurre le aree di incertezza che avrebbero potuto generare comportamenti difformi tra aziende e sostituti d’imposta.
Sul versante dell’imposta sostitutiva del 5 per cento applicabile agli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026, l’Agenzia chiarisce che il beneficio non riguarda soltanto gli aumenti dei minimi tabellari. Rientrano infatti anche gli incrementi di indennità corrisposte mensilmente e confluite nella retribuzione ordinaria, come l’indennità di cassa. Viene inoltre confermato che possono beneficiare dell’agevolazione gli aumenti riconosciuti nel 2026 anche se riferiti a periodi precedenti, purché derivanti da rinnovi contrattuali agevolabili e purché non si tratti di somme corrisposte una tantum.


