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Fisco

L’accertamento con adesione non si applica all’atto di contestazione

di Andrea Gaeta e Giacomo Monti

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apr 10, 2026
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Con la sentenza n. 8481, pubblicata il 4 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione non sospende il termine per l’impugnazione di un atto di irrogazione delle sanzioni (successivo ad un atto di contestazione) emesso in via autonoma ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del Dlgs n. 472 del 1997.

La vicenda riguarda atti di irrogazione della sanzione (successivi a precedenti atti di contestazione ex articolo 16 del Dlgs 472/1997) per attività non dichiarate notificati dall’Agenzia delle Entrate a quattro contribuenti per la mancata indicazione, nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi, di partecipazioni societarie estere. I contribuenti avevano presentato istanza di accertamento con adesione, confidando nella sospensione dei termini. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva ritenuto ammissibili i ricorsi, ma la Corte di cassazione ha cassato senza rinvio quella decisione, dichiarando inammissibile l’originario ricorso per tardività.

La pronuncia interviene a chiudere un contrasto giurisprudenziale di lunga data. La sentenza n. 18377 del 2015 aveva aperto alla possibilità di estendere la sospensione, valorizzando il nesso di pregiudizialità tra accertamento dell’imposta e violazione tributaria sostanziale: ove la condotta illecita risultasse strumentale all’inadempimento dell’obbligazione tributaria, si riteneva che l’istanza di adesione potesse produrre effetto sospensivo anche sull’atto sanzionatorio separato. Questo orientamento è stato progressivamente superato: la sentenza n. 20864 del 2020 ha affermato con nettezza l’autonomia del procedimento sanzionatorio e negato qualsiasi effetto sospensivo all’istanza di adesione, con principio poi confermato dalla sentenza n. 33583 del 2022.

Nel caso del quadro RW, come si diceva, la Corte esclude in radice la sussistenza del nesso di pregiudizialità. La violazione dell’obbligo di dichiarazione degli investimenti esteri persegue una finalità esclusiva di monitoraggio dei capitali – come ribadito di recente da Cass. n. 28077/2024 – distinta dalla funzione di accertamento di una maggiore imposta sui redditi. Nel caso concreto, l’avviso di accertamento riguardava la maggiore IRPEF per l’indebita detrazione di una ritenuta subita in Francia, mentre l’atto sanzionatorio contestava l’omessa compilazione del quadro RW: due pretese che, pur riferite alla medesima dichiarazione, perseguono finalità diverse e non sono legate da quel rapporto di pregiudizialità che soltanto potrebbe giustificare un trattamento processuale unitario. La Corte, inoltre, circoscrive il precedente del 2015 alla specifica situazione, ma nega che da esso possa trarsi un principio valevole tout court per tutte le fattispecie sanzionatorie: in quel caso l’istanza era stata formulata espressamente anche con riferimento all’atto di contestazione, sì da poter svolgere la funzione di deduzioni difensive ex articolo 16, comma 4, del Dlgs n. 472 del 1997.

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