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Fisco

L’abuso del “blocco” delle comunicazioni di cessione delle opzioni superbonus: il monito della corte di giustizia tributaria della Sicilia

di Annalisa Cazzato

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mag 13, 2026
∙ A pagamento

Ci si potrebbe scrivere un manuale, le cui pagine sono destinate purtroppo ad aumentare, raccontando i numerosi (e fantasiosi) casi in cui l’Agenzia delle entrate, avvalendosi dello strumento del controllo preventivo per il contrasto alle frodi in materia di cessione dei crediti Superbonus (articolo 122-bis del decreto Rilancio), ha sollevato la paletta di fronte a varie (ed eterogenee) situazioni “dubbie”, generando effetti pesantemente preclusivi della circolazione del credito.

Come è noto, nell’ambito di una normativa che resta di estremo favore per i contribuenti, il legislatore, in presenza di specifici profili di rischio, ha correttamente dotato l’amministrazione finanziaria di un (eccezionale) potere-dovere preventivo di sospendere, prima, e bloccare, poi, il trasferimento delle posizioni creditorie che si generano nell’ambito delle diverse attività che danno titolo al beneficio fiscale noto come “detrazione 110”, senza con ciò escludere - anche dopo l’eventuale cessione - gli ordinari poteri di accertamento e controllo sulle posizioni fiscali di cedenti e cessionari, che si esercitano nei modi e soprattutto nei tempi propri di ogni rapporto fiscale.

Sempre più spesso, però, la prassi operativa svela la tendenza dell’amministrazione a compiere pericolose “fughe in avanti” anche al di fuori dei confini che il legislatore ha tracciato per i profili di rischio di cui all’articolo 122-bis, pure quando (come accade nella maggior parte dei casi) la cessione del credito non avviene nei confronti di soggetti di comodo (per cui sorge il fondato pericolo di insuccesso delle successive attività), ma verso soggetti fiscalmente affidabili che garantiscono - spesso più dello stesso cedente - il pieno recupero delle somme.

In particolare, l’Agenzia, in questi primi anni successivi alla folle corsa ai bonus da parte dei contribuenti, ha ampliato a dismisura il perimetro dei blocchi preventivi, con pesanti ricadute sui rapporti privatistici tra cedenti e cessionari in quanto (i) ha negato l’accesso all’opzione, (ii) ha bloccato la spendibilità del credito e (iii) ha esposto l’intera filiera contrattuale a conseguenze patrimoniali rilevanti.

In preda ad una sorta di “bramosia” di recupero di generose porzioni di evasione - come l’impaziente giocatore che vuole rapidamente uscire dallo scambio e cerca troppo velocemente il colpo vincente realizzando, così, un suicido agonistico - l’Agenzia (spesso e volentieri) tende a dimenticare che la contestazione di alcune anomalie (che indiscutibilmente possono essere sottese ai singoli casi) può avvenire anche dopo la cessione, nell’esercizio delle ordinarie funzioni di accertamento e controllo, dove (i) i poteri, anche istruttori, sono pieni, (ii) i tempi non sono contingentati, (iii) dall’esercizio delle facoltà difensive, anche precontenziose, dei contribuenti possono discendere utili elementi di analisi della fattispecie e, soprattutto, (iv) non opera preclusione alcuna anche a contestare, al ricorrere dei relativi presupposti, se del caso, l’abuso del diritto.

Orbene, in scenario di “abuso” dello strumento del controllo preventivo, la recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 1723 del 2026, depositata il 27 febbraio 2026 - confermando integralmente la sentenza già emessa dal giudice di primo grado - mette un iconico punto fermo, bacchettando, in quanto contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa, lo scarto di una comunicazione di cessione dell’opzione in presenza di errori formali (quanto meno tutte le volte in cui pacificamente non è in contestazione l’effettivo svolgimento dei lavori ammessi al beneficio).

Nel caso oggetto del gravame, infatti, il Condominio interessato aveva proposto ricorso avvero l’atto con cui l’Agenzia aveva scartato la comunicazione di cessione relativa al terzo (ed ultimo) Stato di avanzamento lavori di un complesso intervento di efficientamento energetico, ammissibile al Superbonus, nella quale era stato erroneamente indicato il codice identificativo dell’asseverazione ENEA relativa al primo SAL (già comunicato e oggetto di opzione); il sistema, in particolare, aveva restituito, come esito del rigetto della cessione dell’opzione, l’indicazione che “almeno uno dei beneficiari non risulta abbinato al codice identificativo dell’asseverazione ENEA indicata”.

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