Con l’ordinanza n. 12862 di mercoledì 6 maggio, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha confermato la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi sostenuti da un’impresa locataria per lavori edili eseguiti su un immobile di proprietà del locatore, e questo nonostante le opere fossero state svolte in violazione di una clausola del contratto di locazione.
Nel caso di specie, in particolare, l’Ufficio aveva disconosciuto sia la deduzione ai fini dell’IRES, sia la detrazione dell’IVA, perché i lavori realizzati, comprendenti modifiche strutturali, nuovo accatastamento e aumenti di volumetria, erano vietati da una specifica clausola del contratto di locazione. Secondo l’Agenzia, l’inadempimento contrattuale aveva comportato il venir meno del requisito dell’inerenza e, di riflesso, del diritto alla detrazione dell’IVA.
Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio.
La Cassazione, investita del ricorso dell’Agenzia, lo ha rigettato integralmente.
Nella prima parte della pronuncia, la Corte afferma, in termini piuttosto netti, che la violazione di una clausola contrattuale di diritto privato può non determinare automaticamente né l’indeducibilità del costo né l’indetraibilità dell’IVA.
A sostegno del proprio ragionamento, la Corte richiama il principio della non interferenza tra le regole del diritto tributario e quelle attinenti alla validità civilistica degli atti, che trova conferma sia dalla norma generale anti-abuso, l’articolo 10-bis dello Statuto, che prevede una mera “inopponibilità fiscale” degli effetti civilistici di atti e contratti che comunque rimangono validi, sia dell’articolo 10, comma 3, della L. n. 212/2000, ai sensi del quale le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.
Da ciò si evince che la violazione contrattuale può rilevare in campo tributario tutt’al più come indizio – da valutarsi unitamente ad altri elementi – di una «disconnessione effettiva del costo rispetto all’attività d’impresa», ma non è sufficiente, di per sé, a privare un costo del fondamentale requisito dell’inerenza.



