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Economia

La triplice tassazione delle società di comodo

di Dario Deotto

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Blast
mar 05, 2026
∙ A pagamento

È notizia di pochi giorni fa. L’addizionale Ires sulle società di comodo ha portato nel 2024, secondo i dati del dipartimento delle Finanze, (solo) 12,5 milioni di euro. Importo che risulta in netta discesa rispetto a quello delle annualità precedenti.

Il fatto è che, in passato, il tema della società di comodo risultava un vero e proprio spauracchio, alimentato anche da “credenze” tipo quella che l’interpello fosse obbligatorio, quando invece la norma diceva (e dice, anche se l’interpello è cambiato) chiaramente “può”. Così come un’altra convinzione, quest’ultima dura a morire, è che il contribuente possa solo dare prova delle oggettive situazioni che hanno impedito il conseguimento dei valori minimi, mentre quest’ultima (che, in realtà, è una giustificazione) riguarda solamente il filtro dell’interpello. La società deve invece dare prova – nel processo - che svolge un’effettiva attività economica, in sostanza che non abusa della persona giuridica. E si tenga conto che qui l’abuso del diritto non c’entra nulla: il fenomeno delle società di comodo riguarda, semmai, l’evasione. Si tratta, più correttamente, di una presunzione (di più presunzioni, in realtà) di evasione.

Ad ogni modo, è evidente che in relazione al tema delle società non operative, riallacciandoci anche ai dati dei numeri del gettito, si sono accavallate nel tempo una serie di equivoci e di situazioni di dubbia legittimità.

Infatti, più volte si è avuto modo di riportare che, in mancanza di adeguate risposte da parte della giurisprudenza civilistica al fenomeno (appunto, delle società di comodo), è stato, di fatto, il legislatore fiscale ad intervenire, cercando di contrastarlo attraverso una tassazione “dissuasiva” della scelta di utilizzare un involucro societario al quale vengono intestati beni ritenuti non afferenti un’attività economica. Questo peraltro è stato confermato anche dall’agenzia delle Entrate nelle circolari nn. 5/E/2007 e 7/E/2013 (paragrafo 6).

In sostanza, la norma dell’articolo 30 della L. 724/1994 stabilisce, attraverso il “test di operatività”, che individua il raggiungimento di determinati ricavi minimi, la presunzione che il soggetto possa risultare “non operativo” (o “di comodo”). Si tratta di una presunzione basata sul presupposto che determinati beni del patrimonio societario (immobili, partecipazioni, crediti, eccetera) sono normalmente in grado di produrre “frutti” (ricavi), così che l’inserimento dei medesimi in un contesto societario rafforza la presunzione di un loro impiego ai fini reddituali. L’omessa dichiarazione di un determinato ammontare fa, in sostanza, sorgere il sospetto di un occultamento, di una simulazione dello schermo societario, con la conseguenza della presunzione di un reddito minimo forfettario determinato avendo a riguardo agli stessi beni del patrimonio societario.

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