La tassazione agevolata sugli incrementi retributivi e sul lavoro notturno e festivo alla luce della circolare 2/E/2026
di Gabriele Silva
Con la circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative (si veda anche Blast di ieri) relative alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione agevolata degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turni.
Le disposizioni riguardano esclusivamente l’anno d’imposta 2026 e si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato, nel rispetto di specifici limiti reddituali riferiti all’anno precedente.
Imposta sostitutiva del 5 per cento sugli incrementi retributivi
La legge di Bilancio 2026 ha introdotto un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento sugli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026 in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
L’agevolazione è riconosciuta ai lavoratori del settore privato che abbiano conseguito, nell’anno 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro. Ai fini della verifica della soglia devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro.
La circolare dell’Agenzia chiarisce che l’imposta sostitutiva si applica agli importi corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, nel rispetto del principio di “cassa allargato”, ossia includendo anche le somme erogate entro il 12 gennaio 2027 riferite al periodo d’imposta 2026.
Sono esclusi dall’agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi ma corrisposti prima del 1° gennaio 2026. Tuttavia, qualora l’aumento contrattuale sia articolato in più tranche distribuite su più anni, la sostitutiva si applica alle quote erogate nel corso del 2026, anche se il piano di incremento sia iniziato in precedenza.
Ambito oggettivo: voci incluse ed escluse
La tassazione agevolata riguarda esclusivamente gli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta: dodici mensilità ordinarie, tredicesima e quattordicesima.
Rientrano nell’agevolazione anche gli istituti retributivi indiretti interessati dagli stessi incrementi, limitatamente alla parte integrata dal datore di lavoro, quali le assenze per malattia, maternità/paternità e infortunio.
Restano invece esclusi:
scatti di anzianità;
compensi per lavoro straordinario;
indennità e maggiorazioni per lavoro notturno o festivo;
indennità di turno;
somme corrisposte una tantum per copertura del periodo di carenza contrattuale;
trattamento di fine rapporto.
La circolare precisa inoltre che, qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano un superminimo individuale, anche quest’ultimo può beneficiare dell’imposta sostitutiva.
Modalità applicative
L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore. Non è richiesta alcuna istanza preventiva per accedere al regime agevolato.
Qualora il lavoratore abbia avuto più datori di lavoro nel 2025, è tenuto a fornire al sostituto le informazioni necessarie per verificare il rispetto della soglia reddituale, mediante consegna delle certificazioni uniche oppure tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Le somme assoggettate a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle detrazioni, ma devono essere considerate ai fini della verifica del diritto al trattamento integrativo.



