La società di servizi può cambiare insegna, ma non fabbricare l’abilitazione professionale
di Pierdante Colapietra
La visura dice “società di servizi”. Il cliente, però, consegna la contabilità, riceve bilanci e dichiarazioni fiscali e paga per anni un’assistenza che assomiglia in tutto a quella di uno studio professionale. Poi il rapporto si rompe, arrivano ventidue fatture non pagate e la domanda cambia: non quanto valga il lavoro, ma se quel lavoro potesse essere svolto da chi non era iscritto all’Albo.
È su questo confine che interviene la Cassazione con l’ordinanza 9 giugno 2026, n. 18764. La controversia riguardava prestazioni di elaborazione dati, tenuta delle scritture contabili, redazione di bilanci e dichiarazioni tributarie rese dal 2009 al 2013, per un importo complessivo di 39.027,77 euro. La Corte d’appello aveva riconosciuto la pretesa creditoria, muovendo dall’idea che quelle attività non fossero riservate in via esclusiva agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Per la Suprema Corte, tuttavia, questa risposta era troppo sbrigativa.
Il punto non è compilare un elenco astratto di atti “liberi” e atti “riservati”. Occorre verificare che cosa accada quando prestazioni contabili e fiscali vengono svolte in modo continuativo, organizzato e retribuito, sino a creare nel cliente l’apparenza di trovarsi davanti a un professionista abilitato. Nel vigore del d.lgs. n. 139/2005, la tenuta della contabilità aziendale, la redazione delle dichiarazioni fiscali e l’esecuzione dei relativi adempimenti possono integrare l’esercizio abusivo della professione di esperto contabile proprio quando assumano tali caratteri. La Cassazione riprende così la linea inaugurata dalle Sezioni Unite penali con la sentenza n. 11545/2012: l’abuso non vive soltanto nel singolo atto formalmente esclusivo, ma può emergere dal modo in cui un’intera attività viene costruita, presentata e offerta sul mercato.



