La febbricitante produzione normativa nata dall’attuazione della legge delega per la riforma fiscale, mista al lodevole tentativo di razionalizzazione dei diversi testi normativi in Testi Unici e, più in generale, all’ardito obiettivo della codificazione, rischia probabilmente di sfociare in un burnout vero e proprio se non viene effettuata con maggior ponderazione.
Ne è una prova tangibile il nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, rimaneggiato e differito nella sua entrata in vigore, nella parte in cui ripropone - in continuità col passato - alcune sanzioni collegate all’interpello - istituto a sua volta, per certi aspetti, fortemente rimodellato in sede di riordino dello Statuto dei diritti del contribuente - considerato che il delicato rischio di sopravvivenza di sanzioni relative a fatti non più illeciti (quindi ormai inoffensivi) è dietro l’angolo.
Tralasciamo le previsioni dell’articolo 33, comma 7, del T.U. sanzioni che, al pari dell’articolo 11 del d. lgs. 471 del 1997, ripresentano la sanzione per l’omessa comunicazione, in dichiarazione, della circostanza di aver applicato (o non applicato) un determinato istituto (o regime) senza presentare istanza di interpello probatorio o senza avere ottenuto risposta positiva in relazione, appunto, a talune fattispecie presidiate da questa peculiare tipologia di interpello [per la continuazione del consolidato nazionale, per il consolidato mondiale, per la disapplicazione della disciplina delle società non operative e per il riconoscimento del beneficio ACE].
Queste norme, infatti, riproponendosi tali e quali (salvo che per gli importi) e non facendo un adeguato focus sui soggetti interessati alla sanzione, sollevano solo il dubbio se, come riteniamo plausibile, la sanzione si applichi ormai solo ai soggetti ancora legittimati alla presentazione degli interpelli probatori (i soggetti aderenti al regime della cooperative compliance e coloro che presentano istanza sui nuovi investimenti), ovvero, più irragionevolmente, a tutti, a prescindere dal fatto che l’istanza di interpello non sia più proponibile (ipotizzando, quindi, una sopravvivenza dell’obbligo di segnalazione in dichiarazione che non è più legata all’interpello).



