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Fisco

La sanzione aggravata per operazioni inesistenti va limitata al rilievo fraudolento

di Andrea Gaeta e Barbara Marini

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lug 24, 2026
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Negli accertamenti che contengono più rilievi capita, non di rado, che uno solo riguardi fatture per operazioni inesistenti, mentre gli altri hanno natura diversa: costi non documentati, non inerenti, o comunque estranei a qualsiasi condotta fraudolenta. In questi casi gli uffici tendono ad applicare l’intera sanzione aggravata, prevista per la dichiarazione infedele realizzata mediante operazioni inesistenti, a tutta la maggiore imposta accertata; non quindi alla sola “porzione” di penalità generata dal rilievo fraudolento.

La sanzione aggravata è disciplinata dall’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 471/1997, per le imposte dirette e per l’Irap. La norma dispone che la sanzione ordinaria per dichiarazione infedele, oggi il 70 per cento della maggiore imposta, «è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente». Una formulazione pressoché identica compare all’articolo 5, comma 4-bis, per l’IVA, come all’articolo 2, comma 2-bis, per le violazioni dei sostituti d’imposta. Il problema per le imposte dirette si pone quindi in termini analoghi anche per l’IVA e per le ritenute, ogni volta che nello stesso accertamento coesistono un rilievo fraudolento e uno di natura diversa.

Nella prassi, quando ricorre questa situazione, accade che alcuni uffici applicano la sanzione aggravata all’intero maggiore imponibile, non alla sola quota riferibile al mezzo fraudolento, sul presupposto che la dichiarazione connotata da frode sia sempre la medesima. Alcune pronunce di merito hanno avallato questa impostazione. La C.G.T. I grado di Modena, con la sentenza n. 232/1/2022, ha affermato che, a fronte di più contestazioni interne alla stessa dichiarazione infedele, «non è possibile differenziare i due trattamenti sanzionatori», sicché la componente fraudolenta «è assorbente rispetto alle altre e prevalente il relativo trattamento sanzionatorio sugli altri». La C.G.T. II grado della Lombardia, con la sentenza n. 1850/14/2024, ha respinto in termini analoghi la tesi del contribuente, secondo cui l’aggravante avrebbe dovuto riferirsi solo alla quota di maggiore imponibile riconducibile a fatture per operazioni inesistenti, non anche ai costi semplicemente non documentati recuperati nello stesso accertamento.

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