La ritenuta delle agenzie di viaggio e turismo “vola via” insieme ai documenti di viaggio
di Annalisa Cazzato
In seno alla fervida attività parlamentare di conversione del decreto-legge 38 del 2026, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, accogliendo (almeno in parte) le istanze presentate da alcune Associazioni e enti esponenziali di interessi collettivi, è stato approvato l’emendamento 6.1000 che ha offerto una parziale tutela alle problematiche, create alle agenzie di viaggio e turismo, dalla legge di Bilancio 2026.
I commi 140-142 di quest’ultima, intervenendo sull’articolo 25-bis del DPR 600 del 1973 per ampliarne il raggio di applicazione, in omaggio alle esigenze di rafforzamento della compliance fiscale anche a settori e comparti tradizionalmente non impattati dalla ritenuta, hanno introdotto l’obbligo di applicare - prima a decorrere dal 1° marzo e, dopo, proprio a seguito del differimento del DL 38, dal 1° maggio - una ritenuta d’acconto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, fino a quel momento nominate tra i soggetti esclusi.
Evidentemente le lamentele delle associazioni rappresentative degli interessi del comparto turistico non hanno tardato a arrivare, vuoi per denunciare un elevato rischio di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori italiani (e, de relato, delle strutture turistiche e degli intermediari che entrano spesso in rapporto con le agenzie di viaggio), ad esclusivo beneficio dei soggetti esteri esclusi da ritenuta, vuoi per segnalare l’enorme (e sterile) complicazione di dover procedere in tempi rapidi all’adattamento dei sistemi gestionali ed operativi. Come rappresentato nel corso delle audizioni parlamentari, è stata messa in evidenza, da un lato, la capillarità dei rapporti che possono dare luogo all’applicazione della ritenuta (trattandosi essenzialmente di rapporti con clienti spesso occasionali e talvolta aventi ad oggetto importi irrisori), dall’altro, la compromissione dei già precari equilibri di liquidità delle imprese del settore. Senza trascurare il fatto che l’introduzione di un obbligo di sostituzione d’imposta in capo ai predetti soggetti genera una serie di importanti obblighi fiscali (di certificazione, versamento e dichiarazione) e relative sanzioni che finiscono, almeno tendenzialmente, per riferirsi principalmente a rapporti casuali, non stabili.



