La ritenuta d’acconto va operata anche se il professionista ha ceduto il credito
di Luciano Sorgato e Stefano Zanardi
In presenza di prestazioni professionali, la ritenuta d’acconto va effettuata anche se poi il professionista ha trasferito il proprio credito ad altro soggetto.
Con la risposta n. 68/2025, l’Agenzia delle entrate ha correttamente confermato la soluzione proposta dall’istante circa la seguente situazione:
1) La società ALFA è una società in procedura concorsuale e, precisamente, in concordato preventivo;
2) Alcuni professionisti avevano emesso fattura con esposizione di IVA e ritenuta d’acconto nei confronti della società ALFA per prestazioni professionali;
3) Gli stessi professionisti avevano, altresì, ceduto il proprio credito alla società BETA (cessionaria) che così, a sua volta, è divenuta creditrice di ALFA;
4) In sede di riparto dei crediti da concordato preventivo, trattandosi di prestazioni professionali, e come tali aventi il privilegio di cui all’articolo 2751-bis del C.c., la società ALFA (evidentemente resa edotta della cessione del credito avvenuta dai professionisti a BETA) ha pagato i debiti alla società BETA. La società ALFA, in sede di riparto dei creditori privilegiati, ha chiesto all’Agenzia delle entrate come comportarsi in relazione al pagamento del corrispettivo, effettuato non più ai creditori originari (professionisti) ma, invece, alla società BETA;
5) L’Agenzia delle entrate ha ritenuto che: posto che il credito riguardava una prestazione professionale, il combinato disposto di cui agli articoli 53, comma 1, del Tuir e 25 del Dpr 600/73 porta a ritenere corretta la soluzione che vede la società cessionaria BETA effettuare la ritenuta di cui all’articolo 25 del Dpr 600/73 a favore dei professionisti, originari prestatori d’opera intellettuale. Mentre, le altre movimentazioni finanziarie, perdendo il riferimento al reddito di lavoro autonomo, rimangono estranee da ritenuta.
Infatti, l’articolo 6, comma 2, Tuir nel recitare testualmente: “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto della cessione dei relativi crediti … costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”, dispone la trasfusione dell’originaria connotazione reddituale sulle somme sostitutive dell’originario credito, di modo che il fondamento costitutivo dell’obbligazione tributaria non muti per effetto delle vicende circolatorie che possono contrassegnare il credito medesimo.
In altri termini, una volta che il presupposto d’imposta (nel caso in questione la prestazione professionale costituente reddito di lavoro autonomo) è insorto, viene a definirsi una sorta di oggettivizzazione del medesimo con un effetto di trascinamento che rimane però circoscritto alla prima cessione; infatti, nei successivi trapassi del credito, una volta perfezionati tutti i fattori di governo della fattispecie impositiva (incluso l’incasso per i redditi per i quali rileva il principio di cassa) da parte del creditore originario, la natura reddituale del credito stesso cessa, residuandogli la sola connotazione finanziaria. Ancora più chiaramente, qualsiasi fattispecie impositiva, essendo espressione di una manifestazione di capacità contributiva, si raccorda con il solo soggetto che l’ha realizzata, per cui gli effetti fiscali della cessione di beni/prestazione di servizi – ed il corrispondente diritto erariale – non possono che arrestarsi nei confronti di tale soggetto. Il provento sostitutivo del reddito, nella rappresentata accezione fiscale, non è ulteriormente trapassabile, proprio in virtù della personalità dell’obbligazione tributaria che non è riconducibile ad un soggetto diverso da quello che ha generato il valore economico tassabile. L’obbligazione tributaria non circola mai, semmai circolano gli effetti finanziari dell’operazione che l’ha generata.
E’, quindi, del tutto condivisibile quanto l’Amministrazione Finanziaria ricava dal combinato disposto degli articoli 53, comma 1 Tuir (a mente del quale “«Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5 Tuir”) e 25, comma1, primo periodo, del Dpr600/73 (a mente del quale «I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazioni agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa»).
Le due norme devono essere fatte interagire e, dalla loro intersezione, deriva che la ritenuta d’acconto deve essere operata nei confronti del lavoratore autonomo che ha reso la prestazione e che, con la cessione del relativo credito, incassa il relativo diritto remuneratorio. La dinamica impositiva, quindi, si esaurisce con l’originaria cessione del credito, con la percezione da parte del prestatore/cedente del provento sostitutivo e con l’obbligo della ritenuta da parte del cessionario all’atto del pagamento. Il riferimento operato dall’articolo 25, Dpr 600/73 (I soggetti che corrispondono……… a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi per prestazioni di lavoro autonomo), non deve essere inteso come raccordabile ad una condizione soggettiva agnostica (a qualsiasi soggetto), in quanto esso, come già sopra detto e come in modo corretto individua l’Amministrazione Finanziaria, condivide la complessiva portata normativa con l’articolo 53 Tuir e, quindi, con il solo soggetto che ha realizzato il reddito.
Il pagamento del compenso da parte del cessionario del credito comporta anche l’esigibilità dell’Iva, per cui il relativo incasso determina anche l’obbligo di emissione della relativa fattura da parte del lavoratore autonomo – prestatore, in ossequio alle prescrizioni dell’articolo 6, comma 3, Dpr 633/72, nei confronti, però, non del cessionario del credito, ma nei confronti dell’originario committente, essendo quest’ultimo la parte contraente del relativo contratto d’opera intellettuale.