La risposta n. 81/2026: quando l'agenzia delle entrate non comprende il trust (Un potere di nomina scambiato per controllo sul patrimonio)
di Daniele Muritano
Con la Risposta a interpello n. 81/2026, l’Agenzia delle entrate ha qualificato come interposto, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del Dpr. n. 600/1973, un trust irrevocabile di diritto statunitense (Delaware) il cui beneficiario primario intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia. La conclusione poggia su un ragionamento che rivela incomprensioni profonde della struttura del trust e, più in generale, di istituti fondamentali del diritto anglosassone. Il risultato è un precedente interpretativo che rischia di estendere in modo indiscriminato la nozione di interposizione, trasformandola da strumento anti-elusivo mirato in presunzione generalizzata di interposizione applicabile a qualunque trust in cui il beneficiario conservi un minimo ruolo dispositivo - anche se limitato, condizionato e proiettato esclusivamente al momento della propria morte.
L’istante è beneficiaria primaria di un trust irrevocabile costituito nel 2024, nato dalla ristrutturazione di un precedente trust del 2008 istituito dal fratello. Il trust è qualificabile come complex trust secondo il diritto fiscale statunitense: le distribuzioni sono interamente discrezionali, il trustee è una società appartenente a un gruppo bancario con sede in Delaware, l’istante non detiene partecipazioni nella trust company né vi ricopre cariche. Nel nuovo assetto, l’istante ha rinunciato al ruolo di Investment Advisor (che rivestiva nel trust originario) e al potere di nominare e revocare il trustee, poteri ora attribuiti rispettivamente al trustee stesso e a un avvocato statunitense terzo e indipendente (Special Advisor). Il trust è, al momento dell’istanza, privo di fondo.
L’Agenzia ha ritenuto il trust interposto, affermando che l’istante avrebbe conservato un “notevole potere di influenza” sulla gestione del fondo in trust. L’elemento determinante, secondo l’Agenzia, è il potere di nomina previsto dall’articolo 1. C. dell’atto istitutivo, in forza del quale l’istante può designare, tramite testamento o atto tra vivi revocabile (destinato a divenire irrevocabile alla sua morte), i discendenti che riceveranno il patrimonio residuo alla data di cessazione del trust. Su questa base, l’Agenzia conclude che manca il “reale spossessamento” dei beni in trust. Ne discende, dopo il trasferimento della residenza in Italia, l’obbligo di dichiarare i redditi del trust, adempiere al monitoraggio fiscale e versare IVIE e IVAFE.
L’errore di fondo dell’Agenzia consiste nel confondere il potere di nomina con il controllo gestionale. Il ragionamento tradisce una confusione concettuale tra due piani radicalmente distinti: il potere di indirizzare la destinazione finale del patrimonio residuo alla cessazione del trust (o alla morte del beneficiario) e il potere di gestire, amministrare e disporre dei beni durante la vita del trust. Il “limited testamentary power of appointment” è un istituto cardine del diritto successorio anglosassone, presente nella stragrande maggioranza dei trust familiari statunitensi. Si tratta di un potere che produce effetti esclusivamente al momento della morte del titolare, opera soltanto nell’ambito di una classe predeterminata di soggetti e non attribuisce al titolare alcuna facoltà di disporre dei beni del trust in vita, né di revocare il trust, né di condizionare le scelte gestionali e distributive del trustee. Qualificare questo potere come indice di interposizione equivale ad affermare che chiunque possa indicare per testamento a chi, tra i propri figli, andranno determinati beni in trust al momento della propria morte, stia esercitando un controllo attuale sul fondo in trust.
Merita osservare che l’Agenzia non ha svolto alcuna analisi sulla compatibilità del potere di nomina con l’ordinamento italiano, eppure è proprio questa verifica che avrebbe dovuto orientare il ragionamento. Il punto è tutt’altro che accademico, e merita attenzione perché nel caso di specie il trust non è stato istituito dall’istante stessa, bensì dal fratello (più precisamente dal trustee di un trust istituito dal fratello). È questa circostanza - la non coincidenza tra disponente e titolare del potere di nomina - a porre un problema di compatibilità con il diritto civile italiano su un duplice piano.
Sotto il profilo delle liberalità tra vivi, l’articolo 778 c.c. sancisce la nullità del mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l’oggetto della donazione. La dotazione del trust da parte del fratello-disponente, in quanto atto di liberalità, potrebbe astrattamente rientrare nel perimetro di questa norma nella misura in cui il fratello ha rimesso all’istante — attraverso il power of appointment - l’individuazione dei destinatari finali del fondo. Sotto il profilo successorio, l’articolo 631 c.c. pone limiti analoghi alle disposizioni testamentarie: è nulla la disposizione con cui si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità o dell’oggetto del legato. Se disponente fosse stata l’istante medesima, nessuno dei due problemi si porrebbe: sarebbe semplicemente la disponente a riservarsi un potere dispositivo residuale sui propri beni. Ma qui il disponente è un soggetto diverso - il fratello - che ha attribuito a un’altra persona la facoltà di designare i destinatari finali del fondo.



