La riforma invisibile: luci e ombre di un fisco che cambia solo in superficie
A cura di Simona Baseggio, Marco Cramarossa, Andrea Gaeta, Barbara Marini, Maurizio Nadalutti, Lorenzo Romano, Gabriele Silva – Comitato scientifico-redazionale di Blast
“Di buone intenzioni è lastricata la strada per l’inferno”: il monito – tradizionalmente attribuito a Bernardo di Chiaravalle – è una chiave di lettura efficace per la riforma fiscale avviata con la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo. Una riforma presentata come storica, ma che fin dall’origine ha caricato aspettative forse superiori alla capacità del sistema di assorbirle.
Il provvedimento, articolato in 23 articoli suddivisi in cinque titoli, non prometteva un semplice intervento correttivo, bensì una revisione organica dell’ordinamento tributario, fondata su semplificazione, razionalizzazione e certezza del diritto. Un disegno ambizioso, collocato anche nel perimetro degli impegni assunti con il PNRR, che avrebbe dovuto incidere strutturalmente sul rapporto tra fisco, contribuenti e professionisti.
Il fulcro della delega è l’articolo 2, che individua i principi e i criteri direttivi generali. Al centro vi è la dichiarata volontà di superare un approccio prevalentemente repressivo, sostituendolo con un modello basato su collaborazione, trasparenza e prevenzione del contenzioso, anche attraverso una rimodulazione del sistema sanzionatorio. Una svolta culturale, più che normativa, che avrebbe richiesto coerenza e continuità nell’attuazione.
A questa impostazione si affiancano l’analisi del rischio e l’interoperabilità delle banche dati, chiamate a sostenere il recupero di gettito mediante strumenti digitali e predittivi, nonché il rafforzamento dello Statuto del Contribuente e dell’autotutela, elevati a pilastri del legittimo affidamento e della stabilità delle pretese impositive.
Tuttavia, osservando la mappa dei decreti attuativi - con ben 18 schemi su 19 ormai approdati in Gazzetta – attraverso la lente del tecnico, si scopre che non tutte le strade lastricate di intenzioni hanno portato all’inferno. Laddove il legislatore ha abbandonato l’ansia del gettito per abbracciare la razionalità economica e la civiltà giuridica, la riforma ha segnato punti decisivi, consegnandoci un sistema, se non perfetto, certamente più maturo.
Risultati convincenti si registrano su alcuni profili strategici della fiscalità d’impresa, dove il D.lgs. 192/2024 ha saputo interpretare la delega con pragmatismo. La revisione delle operazioni straordinarie ne è l’emblema: l’estensione della neutralità fiscale alla scissione mediante scorporo anche verso beneficiarie preesistenti corregge una miopia iniziale e allinea finalmente la leva fiscale alle esigenze riorganizzative dei gruppi, superando formalismi che nulla avevano a che fare con la capacità contributiva. È una norma che non fa cassa, ma fa sistema. Allo stesso modo, l’ampliamento della derivazione rafforzata alle microimprese con bilancio abbreviato chiude un’epoca di schizofrenia contabile: riconoscere che la qualificazione di bilancio debba guidare quella fiscale anche per i piccoli significa, banalmente, accettare la realtà economica per quella che è, riducendo i disallineamenti a vantaggio della certezza.
Sul piano della fiscalità internazionale, il risultato più convincente è la riscrittura delle regole sulla residenza fiscale (D.lgs. 209/2023), sia per le persone fisiche che per le società. Sul fronte degli individui, la riforma ha finalmente scardinato il dogma dell’iscrizione all’AIRE. Per anni, quella cancellazione mancata è stata una presunzione assoluta, una tagliola formale capace di attrarre a tassazione in Italia soggetti che, nei fatti, vivevano altrove. Il nuovo articolo 2 del TUIR declassa l’iscrizione anagrafica a presunzione relativa (salvo prova contraria), restituendo centralità alla sostanza (sebbene la definizione di “centro degli interessi personali” si preannunci come il prossimo, scivoloso, campo di battaglia interpretativo). Analogo pragmatismo si riscontra nella residenza delle società. L’abbandono del criterio dell’“oggetto principale”, fonte di contenziosi infiniti e spesso pretestuosi, in favore della “sede di direzione effettiva” e della “gestione ordinaria”, ci consegna un sistema più maturo. È un approccio che parla la lingua delle Convenzioni internazionali e che offre agli operatori parametri finalmente oggettivi, disinnescando alla radice un contenzioso spesso fondato su elementi anacronistici.
Ma se l’architettura teorica appare coerente, è alla prova della realtà che il progetto rivela le sue fragilità strutturali, soprattutto quando i principi garantisti si scontrano con la prassi. Il caso del contraddittorio preventivo è emblematico. La legge delega n. 111/2023 lo aveva indicato come cardine del nuovo rapporto fisco-contribuente, da applicare in via generalizzata a pena di nullità. L’inserimento dell’articolo 6-bis nello Statuto sembrava tradurre tale criterio in una regola stabile. Invece, interventi successivi (come l’articolo 7-bis del D.L. n. 39/2024 e il relativo decreto ministeriale) ne hanno drasticamente ristretto l’ambito, escludendo proprio le fattispecie più delicate, come il recupero dei crediti inesistenti, dove l’asimmetria informativa rende il confronto più necessario. Il risultato è paradossale: una regola che nasce generale diventa eccezionale per via di deroghe eterogenee. Il contraddittorio resta un principio sacro, purché non disturbi il manovratore: un’attuazione con il freno a mano tirato.
Stessa sorte per il rapporto tra processo penale e tributario. Il nuovo articolo 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 mirava a riconoscere efficacia di giudicato alle sentenze penali di assoluzione, sterilizzando l’annoso problema del doppio binario. Tuttavia, l’applicazione pratica si è subito scontrata con interpretazioni giurisprudenziali restrittive e “amputazioni concettuali” che ne hanno limitato la portata, fino a sollevare questioni di costituzionalità. Anche qui, il principio è entrato nell’ordinamento, ma a condizione di non essere preso troppo sul serio.
Il giudizio complessivo sulla riforma fiscale non può prescindere, inoltre, da ciò che manca. Se volgiamo lo sguardo alle promesse della Legge Delega, ci accorgiamo che ampie porzioni del disegno originario sono rimaste lettera morta, confinate nel limbo delle intenzioni.
È il caso della disciplina delle società non operative, un istituto ormai vetusto che attendeva una riscrittura basata su nuovi parametri di “sostanza economica”, in linea con le definizioni unionali, e che invece resta ancorato a presunzioni rigide e anacronistiche. Sotto il profilo della certezza del diritto, il silenzio del legislatore delegato è assordante. Non vi è traccia dell’ancoraggio del termine di accertamento al periodo del “fatto generatore” per i componenti pluriennali e le perdite, né si è intervenuti per limitare il sindacato di antieconomicità o la presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società a ristretta base. Istanze di civiltà giuridica, queste, sacrificate sull’altare della prudenza erariale.
Anche sul fronte delle imposte principali, le assenze pesano. Del graduale superamento dell’IRAP non si intravede l’orizzonte, mentre la riforma dell’IVA si è arrestata sulla soglia: ci si attendeva un intervento coraggioso sulla detrazione (il pro rata), ma ad oggi registriamo solo modifiche dal sapore ricognitivo. Persino l’IRES premiale, concepita come misura strutturale per premiare chi investe, è stata depotenziata a misura congiunturale, limitata al solo 2025 e priva di prospettive di stabilità.
L’impressione è che, di fronte ai vincoli di bilancio, il coraggio riformatore si sia arrestato. Ma le esigenze di cassa non possono assurgere a giustificazione sistemica: una disciplina disallineata rispetto ai principi costituzionali o europei va riformata a prescindere, trovando le coperture altrove, non perpetuando l’iniquità.
Resta infine, sullo sfondo, il grande incompiuto: la codificazione. Il riordino del sistema tributario in Testi Unici e in un vero Codice, che avrebbe dovuto portare ordine nel caos normativo a costo zero, è ancora un cantiere aperto. L’Esecutivo si è concesso altro tempo, spostando l’asticella al 31 dicembre 2026. La speranza è che questo tempo serva a costruire un edificio solido, e non solo a rimandare, ancora una volta, l’appuntamento con la semplificazione.
Alla luce di questa ricognizione, il giudizio finale non può che registrare un paradosso. Lungi dall’essere la rivoluzione epocale annunciata, la riforma si sta rivelando un cantiere silenzioso, frammentato in una miriade di singoli aggiustamenti tecnici privi di un vero respiro d’insieme. Manca il “clamore” che dovrebbe accompagnare una rifondazione del patto fiscale: la verità, forse la più amara, è che l’economia reale non si è quasi accorta che c’è una riforma in atto.
Ha saputo modernizzare il lessico del fisco internazionale, certo, ma ha mancato di coraggio e organicità proprio lì dove la piccola impresa chiedeva una scossa, lasciando intatti i vecchi impianti. Più che una “grande opera”, sembra una manutenzione condominiale: necessaria, a tratti ben eseguita, ma incapace di cambiare il volto dell’edificio.



