La riforma della disciplina relativa ai conferimenti di partecipazioni spazza via il realizzo controllato?
di Ennio Vial
Il presente contributo esordisce con un titolo che sembra uno di quelli sensazionalistici che spesso ritroviamo nei post pubblicitari che circolano nel web. Tuttavia, la sua funzione non è quella di un mero “clickbait”, volendo, comunque, stimolare una riflessione nei lettori più attenti.
Siamo soliti ricordare come i conferimenti domestici siano generalmente disciplinati dall’articolo 177, commi 2 e 2 bis, del Tuir. Diversamente, i conferimenti intracomunitari rientrano nell’alveo del successivo articolo 178. Si rileva che i conferimenti intracomunitari hanno una marcia in più rispetto ai conferimenti domestici in quanto offrono al conferente un regime di vera e propria neutralità fiscale e non un regime di realizzo controllato.
Che l’articolo 178 sia precluso alle operazioni domestiche lo si coglie immediatamente dalla rubrica dell’articolo che così recita: “Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi”.
Ogni dubbio era, inoltre, fugato dal testo della norma la quale, alla lettera e), limitava l’ambito applicativo “…alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile ovvero incrementi la percentuale di controllo, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità diverso da quello del primo, [N.d.r.: la sottolineatura è nostra] attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento…”.
La lettera della norma non lasciava spazio a dubbi.
La novità però è rappresentata dal fatto che l’articolo 17, comma 1 lettera d), del Dlgs n. 192/2024 stabilisce tra l’altro che “all'articolo 178, comma 1, lettera e), … dopo la parola «Comunità» sono inserite le seguenti: «anche se»”.
Rileggiamo a questo punto la norma con evidenziata l’aggiunta di nostro interesse.
La norma trova applicazione “…alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile ovvero incrementi la percentuale di controllo, in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera, residente in uno Stato della Comunità anche se diverso da quello del primo, attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle [N.d.r.: la sottolineatura è nostra] ricevute in permuta o conferimento…”.
Ebbene, l’apertura è chiara nel senso di ammettere il conferimento intracomunitario anche se la conferitaria e la conferita sono residenti nello stesso Paese estero. Potrebbe essere il caso di Tizio che conferisce una società romena in una holding romena.
Il “pensiero impuro” che a questo punto potrebbe giungere alla mente è il seguente: dove sta scritto che lo stato comunitario delle due società coinvolte impone che le stesse debbano essere società “non domestiche”?
In buona sostanza, essendo l’Italia un Paese UE, possiamo ritenere applicabile l’articolo 178 del Tuir anche all’operazione di conferimento che coinvolge, quali due società residenti nello stesso Paese Ue, due società domestiche?
Proviamo a ricercare una conferma nella rubrica dell’articolo 178. Se dovessimo leggere “Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi da quello del conferente”, la preclusione della applicazione dell’articolo 178 ai conferimenti domestici sarebbe chiara.
Ebbene: la rubrica non è cambiata ed ancora oggi, dopo la modifica apportata dall’articolo 17, comma 1, lettera d), del Dlgs 192/2024 recita: “Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi”.
Due interpretazioni sono a questo punto ipotizzabili.
Secondo la prima, potremmo dire che il legislatore è stato distratto e che la rubrica risulta ora incoerente in quanto fa ancora riferimento alla condizione della residenza della conferitaria e della conferita in Paesi diversi.
Una lettura più attenta, tuttavia, potrebbe portare ad una nuova interpretazione.
Le società coinvolte nell’operazione di conferimento sono residenti in Stati membri diversi ma non necessariamente diversi tra Paese del conferente e Paese della conferitaria, bensì nello Stesso Paese estero, diverso, tuttavia, dallo Stato del conferente.
La parte finale della lettera e) così recita: “…sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a)”.
Questa previsione non sembrerebbe preclusiva delle nostre aperture.
A questo punto, in cerca di conferme, leggiamo la relazione illustrativa ove troviamo puntualizzato che “si è intervenuti anche sulla disciplina fiscale degli scambi intra UE (articolo 178) prevedendo la sua applicabilità anche nel caso in cui le partecipazioni conferite riguardino società residenti nello stesso Stato membro (diverso dall’Italia) [N.d.r.: la sottolineatura è nostra] di residenza della conferitaria”.
Purtroppo la relazione non lascia spazio a dubbi: il novellato articolo 178 non può trovare spazio in ambito domestico. Ci si deve chiedere, tuttavia, quale sia l’esatta “latitudine” della stessa relazione illustrativa; se cioè essa possa anche travalicare il dato letterale normativo, in questo caso altrettanto inequivocabile.