La retromarcia su dividendi e partecipazioni si scontra ancora una volta con la certezza del diritto
di Pietro Alò e Antonello Cassone
Bastano tre mesi di applicazione per fare emergere le contraddizioni di una norma. Il decreto fiscale approvato venerdì scorso (n. 38 del 27 marzo) conferma che, come già riportato qui su Blast, per dividendi e partecipazioni si torna alla situazione esistente al 31 dicembre 2025, ponendo fine ai nuovi limiti introdotti dall’ultima legge di Bilancio.
Quest’ultima aveva infatti ridefinito i presupposti di applicazione dei regimi di favore in relazione ai dividendi percepiti e alle plusvalenze realizzate su partecipazioni, introducendo una condizionalità strutturale basata su criteri di “rilevanza economica” della partecipazione. In parole più semplici: non bastava più possedere quote di una società per godere del trattamento agevolato. Bisognava anche “meritarselo” sul piano dimensionale.
L’effetto pratico era diretto e pesante. Il quadro normativo ante modifiche si attestava invece su un solido automatismo applicativo: il combinato disposto degli articoli 87 e 89 del TUIR garantiva ai soggetti IRES la quasi totale irrilevanza fiscale dei dividendi e delle plusvalenze nella misura del 95 per cento, prescindendo del tutto dall’entità del legame partecipativo sottostante.



