Con la sentenza n. 23820/2026, depositata il 26 giugno scorso, la seconda Sezione penale della cassazione ha affrontato un caso paradigmatico di responsabilità amministrativa da reato in cui la società (beneficiaria formale di erogazioni pubbliche fraudolentemente conseguite) eccepiva di essere stata mero strumento dell’arricchimento personale dei propri vertici. La pronuncia, che dichiara inammissibile il ricorso, merita attenzione su tre fronti: la competenza territoriale dell’ente, i criteri oggettivi di imputazione ex articolo 5 d.lgs. 231/2001 e la colpa di organizzazione.
Il percorso processuale è risultato tormentato: condanna della s.r.l. per l’illecito amministrativo dipendente da truffe per il conseguimento di finanziamenti pubblici; annullamento con rinvio nel 2018 per mancata rinnovazione dell’istruttoria; nuova condanna del Tribunale (110 quote, pari ad euro 28.380) confermata in appello nel 2025. Nel frattempo, il reato associativo contestato alle persone fisiche si era prescritto.



