La responsabilità del professionista tra ambiguità giurisprudenziali ed effetti mediatici
di Luigi Lovecchio e Giacomo Monti
Negli ultimi mesi il tema della responsabilità dei professionisti è tornato al centro del dibattito con una dinamica che merita più di una riflessione.
Non solo per il contenuto delle decisioni, ma anche per il modo in cui queste vengono raccontate. Ancora una volta, infatti, l’attenzione sembra essersi concentrata più sull’effetto mediatico delle pronunce che sulla loro reale portata, con il rischio di trasformare casi concreti - spesso connotati da evidenti irregolarità, quando non da vere e proprie frodi - in principi generali capaci di alimentare l’idea di un professionista sistematicamente esposto a una responsabilità diffusa, quasi inevitabile.
Va in primo luogo ricordato come il coinvolgimento del professionista negli illeciti amministrativi tributari sia tipizzato in tre diverse modalità:
a) l’esercizio dell’attività di consulenza tributaria (articolo 5, comma 1, D. Lgs. 472/1997);
b) la configurazione dell’autore mediato (articolo 10, D. Lgs. 472/1997);
c) il concorso esterno (articolo 9, D. Lgs. 472/1997).
Nel primo caso (consulenza tributaria), è disposta la causa di non punibilità rappresentata dalla soluzione di problemi complessi in assenza di dolo o colpa grave. È chiaro che il riferimento non è alle attività routinarie del professionista ma alla fornitura di pareri aventi ad oggetto questioni articolate, in ordine alle quali non vi sia ancora un assetto interpretativo stabile, che certamente non dovrebbe essere ascritto alla prassi amministrativa ma alla giurisprudenza di vertice. Si tratta dunque di una casistica, per definizione, non necessariamente ricorrente.



