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Fisco

La rendita vitalizia e il rischio di un’imposta costruita su una ricchezza che non esiste

di Pierdante Colapietra

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giu 25, 2026
∙ A pagamento

Diciottomila euro l’anno. Duecentosedicimila euro di imposta. Due milioni e settecentomila euro di base imponibile. Il caso deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 maggio 2026, n. 89, si capisce già mettendo in fila questi tre numeri. Una rendita vitalizia modesta, destinata a maturare anno dopo anno, viene trasformata dal calcolo fiscale in una ricchezza milionaria. Non perché qualcuno abbia sbagliato l’operazione, ma perché era proprio l’operazione, applicata correttamente, a portare fuori strada.

La vicenda riguardava una beneficiaria di settantasette anni, destinataria di un legato testamentario di rendita vitalizia pari a 18.000 euro annui. Per effetto del coefficiente previsto per il 2016, quella rendita veniva capitalizzata in 2.700.000 euro, con un’imposta di successione pari a 216.000 euro. In pratica, per ricevere una prestazione annuale, il beneficiario si trovava davanti a un prelievo costruito come se avesse ricevuto subito un patrimonio enorme. Ma quel patrimonio, semplicemente, non c’era.

Il punto non è solo tecnico. Certo, la questione nasce dall’articolo 17 del Dlgs. n. 346/1990, nel testo anteriore alla riforma, e dal meccanismo che collegava il valore della rendita al saggio legale degli interessi. Quando il saggio scendeva molto in basso, il coefficiente saliva in modo abnorme e la base imponibile si gonfiava. Il calcolo, sulla carta, funzionava. Il problema è che non misurava più la realtà.

È qui che la sentenza diventa interessante. Il diritto tributario usa continuamente formule, coefficienti, valori medi e criteri convenzionali. Non potrebbe fare diversamente. Ma una formula resta accettabile solo finché serve ad avvicinare la realtà, non a inventarne un’altra. Quando una rendita annua viene trattata come una ricchezza milionaria immediatamente disponibile, il criterio fiscale smette di semplificare e comincia a falsare.

La distorsione era aggravata dal fatto che rendita vitalizia e usufrutto vitalizio venivano sostanzialmente trascinati dentro lo stesso schema di calcolo. Ma sono situazioni diverse. Nell’usufrutto c’è un bene sottostante, con un valore da ripartire tra nuda proprietà e godimento. Nella rendita, invece, c’è una prestazione periodica già determinata, legata alla durata della vita del beneficiario. Trattarle allo stesso modo significa chiedere a un automatismo di fare un lavoro che non è più in grado di fare.

La Consulta non nega al legislatore la possibilità di usare criteri forfettari. Dice però una cosa molto più semplice: anche il criterio più comodo deve fermarsi quando produce un valore fiscale privo di rapporto ragionevole con il diritto tassato. Se la rendita vale 18.000 euro l’anno, il sistema può stimarne il valore attuale, ma non può trasformarla in una ricchezza fittizia e poi tassarla come se fosse reale.

Qui l’articolo 53 Cost. smette di essere una formula da manuale. La capacità contributiva serve proprio a questo: impedire che il prelievo si stacchi dal fatto economico e viva di aritmetica propria. Un’imposta può essere prevista dalla legge, calcolata secondo la legge e tuttavia risultare irragionevole se colpisce una ricchezza che esiste solo nella formula. La legalità del calcolo non salva sempre la giustizia del risultato.

La rendita vitalizia, poi, rende il paradosso ancora più netto. Nel testamento non è necessariamente una posta patrimoniale qualsiasi. Può essere il modo con cui il disponente assicura a una persona una utilità periodica, magari per ragioni familiari, assistenziali o personali. Se l’imposta si mangia in anticipo una parte sproporzionata di quella utilità, non sta solo tassando il trasferimento: ne sta tradendo la funzione.

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